La voce del diritto (77)
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La voce del diritto
Redazione
30 Agosto 2024
Decisione n. 30 del 29 luglio 2024. Diritto di critica e di “opposizione”, funzione di vigilanza di un iscritto e di un consigliere dell’Ordine. Annullato il provvedimento disciplinare di un iscritto e Consigliere dell’Ordine.
Non si vedono ragioni che possano giustificare un procedimento disciplinare per chi, Consigliere di un Ordine territoriale, in fondo, non ha fatto altro che chiedere un colloquio col Presidente del Consiglio Nazionale, anche se questa iniziativa conteneva alcune critiche all'operato dell'Ordine locale. La decisione del Consiglio di Disciplina Nazionale accoglieva il ricorso di un nostro assistito, commercialista e consigliere dell’ordine, ribaltando la decisione di orimo grado e disponendo: “D'altro canto, la funzione di vigilanza attribuita al CNDCEC può trovare anche nei rapporti coi Consiglieri "di minoranza" degli Ordini territoriali, e nelle loro segnalazioni, occasionale motivo per essere svolta; di tal che segnalazioni da parte di essi, sono attuate in forme che non contrastino col decoro della professione e le altre disposizioni del Codice deontologico, potrebbero apparire non solo tali da non ostacolare ma, addirittura, funzionali allo svolgimento della suddetta attività di vigilanza a da parte degli Organi nazionali professionali. Buona parte degli argomenti del provvedimento impugnato (pretesi - ma del tutto non dimostrati, neppure sotto il profilo di un pericolo di danno - danni, finalità sleali e scorrette del ricorrente volte a perseguire ambizioni personali e discredito dei Colleghi che sono attribuite al ricorrente dai suoi detrattori) non risultano affatto…
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30 Agosto 2024
Decisione n. 30 del 29 luglio 2024. Diritto di critica e di “opposizione”, funzione di vigilanza di un iscritto e di un consigliere dell’Ordine. Annullato il provvedimento disciplinare di un iscritto e Consigliere dell’Ordine.
Non si vedono ragioni che possano giustificare un procedimento disciplinare per chi, Consigliere di un Ordine territoriale, in fondo, non ha fatto altro che chiedere un colloquio col Presidente del Consiglio Nazionale, anche se questa iniziativa conteneva alcune critiche all'operato dell'Ordine locale. La decisione del Consiglio di Disciplina Nazionale accoglieva il ricorso di un nostro assistito, commercialista e consigliere dell’ordine, ribaltando la decisione di orimo grado e disponendo: “D'altro canto, la funzione di vigilanza attribuita al CNDCEC può trovare anche nei rapporti coi Consiglieri "di minoranza" degli Ordini territoriali, e nelle loro segnalazioni, occasionale motivo per essere svolta; di tal che segnalazioni da parte di essi, sono attuate in forme che non contrastino col decoro della professione e le altre disposizioni del Codice deontologico, potrebbero apparire non solo tali da non ostacolare ma, addirittura, funzionali allo svolgimento della suddetta attività di vigilanza a da parte degli Organi nazionali professionali. Buona parte degli argomenti del provvedimento impugnato (pretesi - ma del tutto non dimostrati, neppure sotto il profilo di un pericolo di danno - danni, finalità sleali e scorrette del ricorrente volte a perseguire ambizioni personali e discredito dei Colleghi che sono attribuite al ricorrente dai suoi detrattori) non risultano affatto…
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