Scorrimenti e preferenze di sede: il Consiglio di Stato accoglie il ricorso patrocinato dagli Avvocati Bonetti e Delia
Scorrimenti e preferenze di sede: il Consiglio di Stato accoglie il ricorso patrocinato dagli Avvocati Bonetti e Delia
ASN, nuova valutazione per il candidato: illegittimo il criterio aggiuntivo sul finanziamento del progetto.
Con sentenza n. 10087/2026, il TAR Lazio, Sezione Terza, ha accolto il ricorso patrocinato dagli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia, annullando parzialmente il giudizio di non idoneità reso nei confronti di un candidato alla Abilitazione Scientifica Nazionale di prima fascia per il settore concorsuale 09/B3.
Il candidato aveva contestato il mancato riconoscimento di alcuni titoli valutabili ai fini dell’abilitazione. Il TAR ha ritenuto fondata, in particolare, la censura relativa al titolo concernente la responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private.
La Commissione aveva escluso la rilevanza di un progetto COST del 7° Programma Quadro dell’Unione Europea, valorizzando la mancata prova dell’ottenimento del finanziamento. Secondo il Collegio, però, tale requisito non era previsto dal criterio fissato dalla stessa Commissione nel verbale iniziale. Il TAR ha quindi chiarito che, anche nelle procedure caratterizzate da ampia discrezionalità tecnica, la Commissione non può introdurre in sede applicativa parametri ulteriori rispetto a quelli previamente stabiliti. Né l’Amministrazione può integrare successivamente la motivazione del giudizio attraverso le difese depositate in giudizio, trattandosi di una non consentita motivazione postuma.
Per tali ragioni, il TAR ha annullato gli atti impugnati nei limiti indicati in sentenza e ha ordinato al Ministero di procedere a una nuova valutazione del candidato, limitatamente al titolo oggetto di accoglimento, mediante una Commissione in diversa composizione, entro sessanta giorni.
La decisione ribadisce un principio centrale nel contenzioso ASN: la discrezionalità tecnica delle Commissioni è ampia, ma deve essere esercitata nel rispetto dei criteri predeterminati, della coerenza istruttoria e della trasparenza valutativa.
ASN, il TAR Lazio accoglie il ricorso: il travisamento del profilo professionale vizia la valutazione dei titoli
Con sentenza n. 10158/2026, il TAR Lazio, Sezione Terza, ha accolto il ricorso patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti, founder dello studio legale Bonetti Delia, annullando il giudizio di non idoneità reso nei confronti di una candidata alla Abilitazione Scientifica Nazionale di seconda fascia per il settore 06/M1 – Igiene generale e applicata, Scienze infermieristiche e Statistica medica.
La candidata, pur avendo superato tutti e tre i valori soglia e ottenuto una valutazione positiva sulle pubblicazioni presentate, era stata dichiarata non abilitata per il mancato raggiungimento del numero minimo di titoli richiesto dalla disciplina ASN.
Il TAR ha però rilevato un vizio decisivo nell’istruttoria: la Commissione aveva ricostruito in modo errato il profilo professionale della ricorrente, descrivendola come libera professionista già borsista e contrattista, mentre dagli atti risultava il suo stabile inquadramento presso l’Università, quale dipendente a tempo pieno e indeterminato nell’area delle elevate professionalità del settore tecnico-scientifico.
Secondo il Collegio, tale errore non costituisce una mera imprecisione, ma incide sulla legittimità dell’intera valutazione dei titoli, poiché la corretta ricostruzione del percorso professionale è essenziale per apprezzare la natura, la continuità e la collocazione istituzionale delle attività dichiarate.
Il TAR ha quindi annullato il giudizio collegiale e i giudizi individuali di non idoneità, ordinando al Ministero di procedere a una nuova valutazione mediante una Commissione in diversa composizione, entro novanta giorni.
La decisione ribadisce un principio centrale: la discrezionalità tecnica delle Commissioni ASN è ampia, ma non può fondarsi su presupposti fattuali errati. Prima della valutazione di merito, l’Amministrazione deve svolgere un’istruttoria completa, corretta e aderente alla documentazione prodotta.
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