Lavoro

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Anche se la chirurgia e le pillole dimagranti sono le opzioni scelte come fare per perdere peso velocemente da molte persone per perdere così tanto peso velocemente, fare dei cambiamenti
Questa sezione è destinata alla branca del diritto del lavoro e persegue lo scopo di mettere in luce le diverse problematiche riscontrabili in questo settore con particolare riferimento alle evoluzioni legislative in materia.

Istruzione

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Quest’area è dedicata ad aspetti oggetto di frequente contenzioso in ambito amministrativo inerenti, in particolare, il diritto allo studio e l’accesso alle forme di abilitazione accademiche strettamente connesse al ramo dell’istruzione.

Altri diritti

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Questa categoria mira a costituire un osservatorio sulle novità normative e giurisprudenziali di maggior rilievo ed interesse, la cui violazione è suscettibile di avere una più o meno pressante incidenza sulla vita dei cittadini.

Editoriale

  • a cura dell'Avvocato Michele Bonetti
    Processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo – Evento posticipato al 17 dicembre 2021
    Processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo – Evento posticipato al 17 dicembre 2021 Il Quarto ed ultimo evento del modulo di diritto amministrativo del corso annuale di aggiornamento professionale, organizzato da Azione Legale. Il 17 dicembre, alle ore 13:30, si terrà l’evento su: processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo. Come sempre Relatori di altissimo profilo quali: – il Presidente del Coa Roma Avv. Antonino Galletti; – l’ Avv. Michele Bonetti – Foro di Roma; – il Prof. Avv. Stefano Salvatore Scoca – Professore di Diritto Amministrativo – l’Avv. Enrico De Giovanni – Avvocatura dello Stato – l’Avv. Filippo Lattanzi – Foro di Roma Moderano e concludono l’incontro gli Avvocati Federico Bocchini e Francesco Giglioni. Come per tutto l’anno sarà possibile partecipare dal vivo presso il Teatro degli Eroi di Roma, oppure tramite la piattaforma webex iscrivendosi al seguente link: https://lnkd.in/dQYa5X5M
Scorrimenti e preferenze di sede: il Consiglio di Stato accoglie il ricorso patrocinato dagli Avvocati Bonetti e Delia
Pubblicato in La voce del diritto
In data 23 giugno, il Consiglio di Stato ha confermato il proprio orientamento in materia di scorrimenti del cosiddetto “semestre filtro”, accogliendo la domanda cautelare proposta dallo studente e ordinando al Ministero dell’Università e della Ricerca di rideterminarsi in merito all’assegnazione della sede, disponendo, ove necessario, l’ammissione in soprannumero.
La vicenda riguarda uno studente che si era immatricolato già al primo scorrimento utile in virtù del punteggio conseguito. Successivamente, a seguito del secondo e ultimo scorrimento, il ricorrente, assistito dagli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, ha dimostrato che erano stati immatricolati studenti con punteggi inferiori al proprio e presso sedi da lui indicate con priorità maggiore.
Il Consiglio di Stato ha quindi confermato il proprio orientamento favorevole agli studenti in casi analoghi, rilevando che, in base al punteggio ottenuto e al corretto funzionamento del meccanismo di assegnazione, il ricorrente avrebbe dovuto essere destinato con priorità al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli, indicata come prima preferenza.
Con la medesima ordinanza, il Consiglio di Stato ha altresì disposto la riforma del capo della decisione del TAR relativo alle spese di lite del primo grado, accogliendo la domanda cautelare e ordinando alle Amministrazioni appellate di procedere a una nuova valutazione dell’assegnazione della sede, anche mediante ammissione in soprannumero.
In data 23 giugno, il Consiglio di Stato ha confermato il proprio orientamento in materia di scorrimenti del cosiddetto “semestre filtro”, accogliendo la domanda cautelare proposta dallo studente e ordinando al Ministero dell’Università e della Ricerca di rideterminarsi in merito all’assegnazione della sede, disponendo, ove necessario, l’ammissione in soprannumero.
La vicenda riguarda uno studente che si era immatricolato già al primo scorrimento utile in virtù del punteggio conseguito. Successivamente, a seguito del secondo e ultimo scorrimento, il ricorrente, assistito dagli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, ha dimostrato che erano stati immatricolati studenti con punteggi inferiori al proprio e presso sedi da lui indicate con priorità maggiore.
Il Consiglio di Stato ha quindi confermato il proprio orientamento favorevole agli studenti in casi analoghi, rilevando che, in base al punteggio ottenuto e al corretto funzionamento del meccanismo di assegnazione, il ricorrente avrebbe dovuto essere destinato con priorità al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli, indicata come prima preferenza.
Con la medesima ordinanza, il Consiglio di Stato ha altresì disposto la riforma del capo della decisione del TAR relativo alle spese di lite del primo grado, accogliendo la domanda cautelare e ordinando alle Amministrazioni appellate di procedere a una nuova valutazione dell’assegnazione della sede, anche mediante ammissione in soprannumero.
ASN, nuova valutazione per il candidato: illegittimo il criterio aggiuntivo sul finanziamento del progetto.
Pubblicato in La voce del diritto

Con sentenza n. 10087/2026, il TAR Lazio, Sezione Terza, ha accolto il ricorso patrocinato dagli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia, annullando parzialmente il giudizio di non idoneità reso nei confronti di un candidato alla Abilitazione Scientifica Nazionale di prima fascia per il settore concorsuale 09/B3.
Il candidato aveva contestato il mancato riconoscimento di alcuni titoli valutabili ai fini dell’abilitazione. Il TAR ha ritenuto fondata, in particolare, la censura relativa al titolo concernente la responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private.
La Commissione aveva escluso la rilevanza di un progetto COST del 7° Programma Quadro dell’Unione Europea, valorizzando la mancata prova dell’ottenimento del finanziamento. Secondo il Collegio, però, tale requisito non era previsto dal criterio fissato dalla stessa Commissione nel verbale iniziale. Il TAR ha quindi chiarito che, anche nelle procedure caratterizzate da ampia discrezionalità tecnica, la Commissione non può introdurre in sede applicativa parametri ulteriori rispetto a quelli previamente stabiliti. Né l’Amministrazione può integrare successivamente la motivazione del giudizio attraverso le difese depositate in giudizio, trattandosi di una non consentita motivazione postuma.
Per tali ragioni, il TAR ha annullato gli atti impugnati nei limiti indicati in sentenza e ha ordinato al Ministero di procedere a una nuova valutazione del candidato, limitatamente al titolo oggetto di accoglimento, mediante una Commissione in diversa composizione, entro sessanta giorni.

La decisione ribadisce un principio centrale nel contenzioso ASN: la discrezionalità tecnica delle Commissioni è ampia, ma deve essere esercitata nel rispetto dei criteri predeterminati, della coerenza istruttoria e della trasparenza valutativa.

ASN, il TAR Lazio accoglie il ricorso: il travisamento del profilo professionale vizia la valutazione dei titoli
Pubblicato in Istruzione

Con sentenza n. 10158/2026, il TAR Lazio, Sezione Terza, ha accolto il ricorso patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti, founder dello studio legale Bonetti Delia, annullando il giudizio di non idoneità reso nei confronti di una candidata alla Abilitazione Scientifica Nazionale di seconda fascia per il settore 06/M1 – Igiene generale e applicata, Scienze infermieristiche e Statistica medica.

La candidata, pur avendo superato tutti e tre i valori soglia e ottenuto una valutazione positiva sulle pubblicazioni presentate, era stata dichiarata non abilitata per il mancato raggiungimento del numero minimo di titoli richiesto dalla disciplina ASN.

Il TAR ha però rilevato un vizio decisivo nell’istruttoria: la Commissione aveva ricostruito in modo errato il profilo professionale della ricorrente, descrivendola come libera professionista già borsista e contrattista, mentre dagli atti risultava il suo stabile inquadramento presso l’Università, quale dipendente a tempo pieno e indeterminato nell’area delle elevate professionalità del settore tecnico-scientifico.

Secondo il Collegio, tale errore non costituisce una mera imprecisione, ma incide sulla legittimità dell’intera valutazione dei titoli, poiché la corretta ricostruzione del percorso professionale è essenziale per apprezzare la natura, la continuità e la collocazione istituzionale delle attività dichiarate.

Il TAR ha quindi annullato il giudizio collegiale e i giudizi individuali di non idoneità, ordinando al Ministero di procedere a una nuova valutazione mediante una Commissione in diversa composizione, entro novanta giorni.

La decisione ribadisce un principio centrale: la discrezionalità tecnica delle Commissioni ASN è ampia, ma non può fondarsi su presupposti fattuali errati. Prima della valutazione di merito, l’Amministrazione deve svolgere un’istruttoria completa, corretta e aderente alla documentazione prodotta.

Taglia idonei, il TAR apre la strada: accoglimento cautelare e rimessione alla Corte Costituzionale.
Pubblicato in La voce del diritto
Arriva la prima significativa apertura del TAR Lazio sul tema del cosiddetto “taglia idonei”. Con ordinanza pubblicata il 25 maggio 2026, la Sezione I Bis ha accolto in via cautelare il ricorso promosso da alcuni candidati del concorso RIPAM Difesa 2024, disponendo la sospensione degli atti impugnati ai fini dell’inclusione dei ricorrenti nella graduatoria degli idonei, disponendo la rimessione della questione alla Corte costituzionale.
La pronuncia assume particolare rilievo poiché rappresenta uno dei primi interventi che riconosce espressamente la fondatezza delle censure sulla legittimità costituzionale in relazione all’art. 4, comma 9, del D.L. n. 25/2025, nella parte in cui esclude dall’applicazione della deroga al limite del 20% i concorsi banditi nel 2024 ma con graduatorie approvate nel 2026.
Secondo il TAR, la disciplina appare potenzialmente in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., poiché determina una disparità di trattamento tra candidati inseriti in procedure concorsuali sostanzialmente omogenee, facendo dipendere l’applicazione del “taglia idonei” da un elemento meramente temporale e casuale quale la data di approvazione della graduatoria.
Il Collegio ha inoltre evidenziato come tale sistema possa produrre differenze di trattamento persino all’interno del medesimo concorso, laddove graduatorie relative a profili differenti vengano approvate in anni diversi, consentendo solo ad alcuni candidati di beneficiare della disciplina derogatoria.
Ritenuto sussistente anche il periculum in mora, il TAR ha disposto una tutela cautelare interinale nelle more della definizione dell’incidente di costituzionalità, valorizzando il rischio di perdita definitiva della chance assunzionale derivante dal consolidamento delle graduatorie e dall’eventuale indizione di nuovi concorsi.
La pronuncia assume ulteriore importanza anche in relazione ai ricorsi già pendenti presso altre sezioni del TAR Lazio, tra cui quello patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti, avente ad oggetto i medesimi profili di illegittimità costituzionale della disciplina sul “taglia idonei”, con specifico riferimento alla disparità di trattamento derivante dalla data di approvazione delle graduatorie e all’irragionevole differenziazione tra concorsi banditi nel 2024 e nel 2025.
La decisione segna dunque una prima importante apertura della giurisprudenza amministrativa rispetto alle censure formulate contro la normativa sul “taglia idonei”, aprendo ora la strada al vaglio della Corte costituzionale.