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Anche se la chirurgia e le pillole dimagranti sono le opzioni scelte come fare per perdere peso velocemente da molte persone per perdere così tanto peso velocemente, fare dei cambiamenti
Questa sezione è destinata alla branca del diritto del lavoro e persegue lo scopo di mettere in luce le diverse problematiche riscontrabili in questo settore con particolare riferimento alle evoluzioni legislative in materia.

Istruzione

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Quest’area è dedicata ad aspetti oggetto di frequente contenzioso in ambito amministrativo inerenti, in particolare, il diritto allo studio e l’accesso alle forme di abilitazione accademiche strettamente connesse al ramo dell’istruzione.

Altri diritti

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Questa categoria mira a costituire un osservatorio sulle novità normative e giurisprudenziali di maggior rilievo ed interesse, la cui violazione è suscettibile di avere una più o meno pressante incidenza sulla vita dei cittadini.

Editoriale

  • a cura dell'Avvocato Michele Bonetti
    Processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo – Evento posticipato al 17 dicembre 2021
    Processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo – Evento posticipato al 17 dicembre 2021 Il Quarto ed ultimo evento del modulo di diritto amministrativo del corso annuale di aggiornamento professionale, organizzato da Azione Legale. Il 17 dicembre, alle ore 13:30, si terrà l’evento su: processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo. Come sempre Relatori di altissimo profilo quali: – il Presidente del Coa Roma Avv. Antonino Galletti; – l’ Avv. Michele Bonetti – Foro di Roma; – il Prof. Avv. Stefano Salvatore Scoca – Professore di Diritto Amministrativo – l’Avv. Enrico De Giovanni – Avvocatura dello Stato – l’Avv. Filippo Lattanzi – Foro di Roma Moderano e concludono l’incontro gli Avvocati Federico Bocchini e Francesco Giglioni. Come per tutto l’anno sarà possibile partecipare dal vivo presso il Teatro degli Eroi di Roma, oppure tramite la piattaforma webex iscrivendosi al seguente link: https://lnkd.in/dQYa5X5M
Consiglio di Stato: si al consolidamento della posizione dopo l’ammissione con riserva se si studia con profitto. È l’ipotesi “atipica” di cessazione della materia del contendere
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Il Consiglio di stato con sentenza n. 9246 depositata lo scorso 27 ottobre 2022,  ha ribaltato la sentenza del Tar Lazio, affermando  con portata innovativa nel panorama giurisprudenziale, il principio per il quale anche in materia di procedure concorsuali contingentate è possibile che si realizzi il consolidamento della posizione ottenuta mediante un provvedimento cautelare di ammissione con riserva.

In particolare, il Tar sosteneva che in ipotesi di accesso a seguito di misura cautelare in una graduatoria contingenta, non sarebbe possibile valutare il percorso medio tempore svolto ai fini del c.d. consolidamento della posizione del ricorrente.

Il Consiglio di Stato, invece, ha esteso il principio ricavabile dalla disposizione di cui all’art. 4, comma 2bis, d.l. n. 115 del 2005, conv. in l. n. 168 del 200previsto in materia di abilitazioni, alle procedure selettive per l’ammissione a corsi di laurea, e quindi alle procedure contingentate. Il consolidamento della posizione avviene, secondo i giudici, sulla base della valorizzazione del percorso universitario e della proficua frequenza del corso, elementi questi ultimi idonei “a determinare un sostanziale mutamento di fatto della situazione sub iudice, per la semplice ragione che quanto intervenuto in pendenza di giudizio, sia pure per effetto di una tutela, per natura, provvisoria, fondata sui presupposti del fumus e del periculum, rappresenta un dato immutabile di realtà che va comparato ad un coerente perseguimento dell’interesse pubblico, concretizzatosi in un corretto percorso universitario dell’appellante“.

In sostanza secondo i Giudici, non può non ricevere tutela anche nell’ambito delle procedure contingentate, l’interesse del privato ricorrente che, attraverso il percorso universitario, ha nei fatti dimostrato di possedere le doti attitudinali e le capacità tecniche richieste per l’accesso al relativo percorso. Ciò anche in ragione dell’assenza di un interesse pubblico che possa giustificare l’invalidazione del relativo percorso accademico.

Si realizza, pertanto, secondo il Consiglio di stato una “cessazione della materia del contendere che è in parte atipica perché non è rappresentata da un unico fatto giuridico sopravvenuto, ma discende piuttosto da una fattispecie giuridica complessa, che ha la sua origine nel provvedimento cautelare di ammissione con riserva, integrata dalla proficua e meritevole frequenza dei corsi da parte dell’interessata, attestata dalla laurea conseguita, e dall’obiettiva sussistenza di un interesse pubblico a che tale impegnativa esperienza non sia posta nel nulla, interesse, quest’ultimo, che non può non ritenersi prevalente su quello originariamente opposto in sede di costituzione in giudizio dall’amministrazione resistente. Tanto premesso il Collegio ritiene che la proficua frequenza del corso di laurea rappresenti una sopravvenienza idonea a determinare un sostanziale mutamento di fatto della situazione sub iudice, per la semplice ragione che quanto intervenuto in pendenza di giudizio, sia pure per effetto di una tutela, per natura, provvisoria, fondata sui presupposti del fumus e del periculum, rappresenta un dato immutabile di realtà che va comparato ad un coerente perseguimento dell’interesse pubblico, concretizzatosi in un corretto percorso universitario dell’appellante“.

Istanza di trasferimento da altro Ateneo. Discrezionalità di valutazione dell’Università anche in caso di domanda fuori termine
Pubblicato in Istruzione

In riscontro ad un’istanza in via di autotutela presentata dallo studio legale Michele Bonetti & Parteners, un noto ateneo del centro Italia ha accolto la richiesta di trasferimento formulata nell’interesse di uno studente che non aveva inoltrato domanda di partecipazione allo specifico bando. 

L’ateneo ha comunque autorizzato il trasferimento disponendo l’immatricolazione all’anno accademico di interesse, sulla scorta delle circostanze contingenti che caratterizzavano la situazione in parola.

Il decreto rettorale emesso - con un inciso che apre anche per il futuro ad una interpretazione più elastica  degli avvisi e dei band pubblici emessi dalle Università - afferma che l’assunto previsto dalla normativa vigente secondo cui  “gli atenei non sono tenuti ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi o bandi pubblici” debba essere interpretato proprio nel senso che gli ateneiabbiano invece e  comunque la facoltà di istruire istanze meritevoli di attenzione anche se pervenute con modalità diverse da quelle previste nei relativi bandi.

Ed infatti, l’Ateneo in parola, verificate le esigenze personali poste dallo studente a fondamento della propria richiesta ed accertato altresì il possesso in capo allo stesso dei requisiti di ammissione alla procedura di trasferimento, ha autorizzato il trasferimento anche in considerazione della disponibilità di posti per l’anno accademico 2022/2023.

“E’ un importante decisione emessa dal Magnifico Rettore di un noto Ateneo del Contro Italia- commenta l’avv. Michele Bonetti - che lascia ben sperare per il futuro. Ci auspichiamo infatti che i regolamenti universitari possano essere interpretati ed applicati dai singoli atenei in maniera elastica, in modo da scongiurare rigidi formalismi, promuovendo e rendendo così effettivo il diritto allo studio di uno studente in difficoltà”.

Decadenza dalle GM dei docenti di ruolo con riserva: il TAR dichiara nullo il decreto dell’USR
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Ancora un accoglimento da parte del TAR del Lazio in relazione ai ricorsi avverso la decadenza dei docenti di ruolo con riserva dalle graduatorie del concorso straordiario.

Questa volta la questione è stata affrontata nell’ambito di un procedimento per l’ottemperanza di una precedente sentenza di accoglimento dello stesso TAR. La questione, nel particolare, riguardava la vicenda di un’insegnante in possesso di diploma di maturità magistrale che, a seguito di ricorso giurisdizionale, era stata inserita con riserva in GAE e, nelle more della definizione del giudizio, aveva stipulato con riserva un contratto a tempo indeterminato superando l’anno di prova.

In ragione della summenzionata riserva processuale, la ricorrente aveva preso parte al concorso straordinario 2018, bandito proprio per far fronte alla drammatica situazione profilatasi con riferimento agli insegnanti in GAE con riserva, e si collocava in posizione utile per l’immissione in ruolo nell’a.s. 2022/2023.

Poco prima delle convocazioni, tuttavia, l’USR per il Lazio pubblicava un provvedimento di decadenza della docente in quanto “di ruolo”, non tenendo conto non solo della circostanza che l’insegnante avesse il ruolo con riserva, ma neanche della sentenza del TAR (resa proprio nell’interesse della docente medesima) nella quale si legge che “l’immissione in ruolo e la conseguente stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato a seguito di pronunce cautelari favorevoli, non produce alcun effetto consolidante per i ricorrenti […] posto che gli stessi non vantano alcuna stabilità con riferimento all’intervenuta immissione in ruolo con riserva […]. In un contesto di tal fatta, peraltro, la scelta di depennare gli odierni ricorrenti parrebbe porsi addirittura in contrasto rispetto alla richiamata ratio legis in punto di utilizzo efficiente e proficuo delle graduatorie” (TAR Lazio – sede di Roma, sentenza n. 10534/2022).

Si è trattato di un provvedimento posto in elusione della sentenza del TAR” commenta l’Avv. Michele Bonetti, founder dello Studio Legale Bonetti & Partners, che ha patrocinato il ricorso “i docenti immessi in ruolo con riserva non hanno alcuna stabilità professionale e, diversamente da quanto affermato dal M.I. anche discostandosi dalla norma di riferimento, hanno diritto a permanere in tutte le graduatorie per ambire ad ottenere incarichi a pieno titolo”.

TFA SOSTEGNO – ammessi a titolo definitivo i nostri ricorrenti. respinta la revocazione del ministero sul principio del consolidamento.
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02 Settembre 2022

TFA SOSTEGNO – ammessi a titolo definitivo i nostri ricorrenti. respinta la revocazione del ministero sul principio del consolidamento.

Il Consiglio di Stato aveva accolto il ricorso per i nostri ricorrenti che avevano partecipato al percorso di formazione per la specializzazione sul sostegno ( TFA sostegno) riportando il cosiddetto consolidamento delle loro posizioni. Il Ministero chiedeva ex art. 106 c.p.a. la riforma della decisione per un vizio revocatorio, precisamente nella parte in cui il Consiglio di Stato aveva ritenuto applicabile alla fattispecie la previsione di cui all’art. 4 comma 2-bis del d.l. del 30 giugno 2005 n. 115 (conv. Legge 2005 n. 168).
Il Ministero sosteneva anche che non fosse stata valutata la circostanza che i ricorrenti non fossero in possesso dei titoli idonei per partecipare alla selezione del TFA sostegno.
La sentenza oggetto di revocazione sosteneva, correttamente, la possibilità di consolidare le posizioni e ottenere l’abilitazione anche in assenza dei requisiti per la partecipazione alla procedura. I ricorrenti erano stati comunque ritenuti abilitati, a prescindere dalla circostanza se possedessero o meno il titolo per partecipare al concorso.
La VII Sez. del Consiglio di Stato conferma con sentenza del 01.09.2022, Presidente Lipari ed Estensore Sergio Zeuli, il principio del consolidamento per i ricorsi universitari a numero chiuso rigettando la revocazione su una sentenza della VII Sez. del Consiglio di Stato.

L'Istituto Superiore di Sanità conferma: i quiz del test di Medicina e Chirurgia erano errati. Accolta la tesi dello Studio Legale Bonetti & Delia
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I quiz del test di Medicina erano errati. Lo ha confermato l'Istituto Superiore di Sanità nominato dal Consiglio di Stato di provvedere alla verificazione accogliendo la richiesta degli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti, founder di Bonetti & Delia Studio Legale. Il Ministero è stato condannato sia dal T.A.R. Lazio che dal Consiglio di Stato, a rivalutare la posizione dei ricorrenti che, grazie a due delle domande contestate, hanno potuto ottenere l'immatricolazione.La storia riguarda il test di ammissione a Medicina e Odontoiaria svoltosi a settembre 2021 e che ha visto coinvolti 60.000 aspiranti.

 

Il Ministero, dopo qualche giorno dalle prove, si era affrettato a modificare la soluzione di ben 4 su 60 tra i quiz somministrati, ma, a fronte dei ricorsi presentati dai candidati esclusi, il T.A.R. aveva ritenuto sufficiente tale revisione.

Bonetti & Delia avevano supportato le contestazioni su alcuni quesiti del test di ammissione, sulla base di perizie collegiali redatte da docenti esperti delle materie e della redazione dei quiz di ammissione che avevano fatto riferimento, per corroborare le proprie tesi, anche alle prove di ammissione degli anni passati ove il Ministero aveva, in situazioni analoghe, sposato proprio le tesi oggi sostenute.

Il Consiglio di Stato, valorizzando proprio tali tesi, ritenuva fondate tali contestazioni accogliendo la richiesta degli studenti di fare chiarezza sui quiz somministrati dando mandato all’Istituto superiore di Sanità di verificare. Chiarezza che finalmente è giunta e "porterà alla revisione delle graduatorie e all'ammissione di decine di nostri ricorrenti", commentano soddisfatti, Bonetti e Delia.

Si tratta di un importantissimo passo avanti nella battaglia al fianco degli studenti affinchè si faccia, definitivamente, chiarezza sulla correttezza o meno dei quiz somministrati.

Ma è davvero possibile che il Ministero sbagli le domande per una selezione così importante che segna il futuro di migliaia di giovani?

Purtroppo si. E non è, affatto, la prima volta essendo accaduto, di fatto, negli ultimi 20 anni con una ripetitività divenuta intollerabile. Basti pensare che già nel 2004 (dopo appena 5 anni dall’introduzione dei test) il TAR scriveva che “lascia sconcerti che per il secondo anno consecutivo – [era il 2003/2004 e identico caso si ripeterà più e più volte nelle selezioni seguire, n.d.r.] in una selezione tanto delicata ed importante, sia stato possibile commettere errori tanto banali, eventualmente anche nella scelta del metodo di selezione e del soggetto cui affidarne la gestione”.

Anche quest’anno, dai documenti finalmente depositati e resi pubblici dal Ministero dopo mesi di battaglie sulla mera trasparenza delle operazioni di concorso e solo dopo l’ordine del T.A.R. Lazio volto all’ostensione di tali dati, ad esempio, è emerso che, sulla domanda 56, il Cineca, secondo quando dichiarato dal Ministero, aveva errato nella copiatura di un passaggio dell’operazione matematica da cos (x/2) in (cos (x))/2. Non un errore di stampa, ma una vera e propria interpolazione di più segni e simboli senza spiegazione alcuna.