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Anche se la chirurgia e le pillole dimagranti sono le opzioni scelte come fare per perdere peso velocemente da molte persone per perdere così tanto peso velocemente, fare dei cambiamenti
Questa sezione è destinata alla branca del diritto del lavoro e persegue lo scopo di mettere in luce le diverse problematiche riscontrabili in questo settore con particolare riferimento alle evoluzioni legislative in materia.

Istruzione

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Quest’area è dedicata ad aspetti oggetto di frequente contenzioso in ambito amministrativo inerenti, in particolare, il diritto allo studio e l’accesso alle forme di abilitazione accademiche strettamente connesse al ramo dell’istruzione.

Altri diritti

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Questa categoria mira a costituire un osservatorio sulle novità normative e giurisprudenziali di maggior rilievo ed interesse, la cui violazione è suscettibile di avere una più o meno pressante incidenza sulla vita dei cittadini.

Editoriale

  • a cura dell'Avvocato Michele Bonetti
    Processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo – Evento posticipato al 17 dicembre 2021
    Processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo – Evento posticipato al 17 dicembre 2021 Il Quarto ed ultimo evento del modulo di diritto amministrativo del corso annuale di aggiornamento professionale, organizzato da Azione Legale. Il 17 dicembre, alle ore 13:30, si terrà l’evento su: processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo. Come sempre Relatori di altissimo profilo quali: – il Presidente del Coa Roma Avv. Antonino Galletti; – l’ Avv. Michele Bonetti – Foro di Roma; – il Prof. Avv. Stefano Salvatore Scoca – Professore di Diritto Amministrativo – l’Avv. Enrico De Giovanni – Avvocatura dello Stato – l’Avv. Filippo Lattanzi – Foro di Roma Moderano e concludono l’incontro gli Avvocati Federico Bocchini e Francesco Giglioni. Come per tutto l’anno sarà possibile partecipare dal vivo presso il Teatro degli Eroi di Roma, oppure tramite la piattaforma webex iscrivendosi al seguente link: https://lnkd.in/dQYa5X5M
Riconoscimento titoli esteri: Il TAR accoglie il ricorso riconoscendo la competenza del Ministero dell’Istruzione superando la mancanza di attestazione dell’autorità rumena.
Pubblicato in Istruzione

Il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso patrocinato dall'Avv. Michele Bonetti, founder dello studio legale Bonetti e Delia, dichiarandol’illegittimità del provvedimento di diniego della domanda di riconoscimento dell’abilitazione professionale conseguita in Romania dalla docente per cui veniva incardinato il ricorso.

Il caso di specie concerneva il rigetto dell’istanza di riconoscimento della suddetta abilitazione avanzata nel 2019 da parte ricorrente all’allora MIUR; provvedimento che peraltro veniva successivamente annullato dal giudice amministrativo.

Nonostante ciò, il MIUR rigettava nuovamente l’istanza.

Dalla lettura del provvedimento i motivi del rigetto citato erano rinvenibili nella mancanza dell’attestazione del titolo da parte del Ministero rumeno e nella competenza in merito al riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti all’estero nell’alveo delle competenze del Ministero dell’Università e della Ricerca.

In merito a quest’ultimo aspetto il giudice di prime cure ha rilevato che l’istanza è stata presentata dall’interessata al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel 2019; anno in cui non vi era ancora stata la ripartizione delle competenze tra il Ministero dell’Istruzione ed il Ministero dell’Università e della Ricerca, avvenuta nel 2020. Sulla scorta di ciò il giudice di prime cure ha affermato che “a fronte di un’istanza inoltrata all’allora unico Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, anche nell’ipotesi in cui il Ministero dell’Istruzione fosse stato realmente incompetente, l’istanza non avrebbe dovuto essere rigettata ed il Ministero dell’Università e della Ricerca si sarebbe dovuto comunque pronunciare”, per poi aggiungere che “il riconoscimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno non può ritenersi rientrante nella competenza del Dipartimento della funzione pubblica […] né nella competenza del Ministero dell’Università e della Ricerca ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 D.P.R. n. 189/2009 e art. 38 comma 3.1. D.lgs. n. 165/2001”.

Secondariamente, il giudice amministrativo, analizzando il profilo relativo alla mancanza dell’attestazione dell’autorità rumena, la reputava non determinante ai fini del richiesto riconoscimento. Tale determinazione veniva presa dal TAR del Lazio in un’ottica di armonizzazione normativa; difatti il provvedimento reso menzionava tre norme di matrice europea, quali la direttiva 2006/35/CE (relativa alla fissazione delle regole con cui uno Stato, che sul proprio territorio subordina l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce, per l'accesso alla professione e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri (in seguito denominati «Stati membri d'origine»)el’art 45 e 49 del TFUE, attuati da costante giurisprudenza europea la quale sancisce il principio per cui, ai fini dell’autorizzazione all’esercizio di una professione il cui accesso è subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale,  devono essere considerati una pletora di fattori, quali l’insieme dei diplomi, dei certificati, le conoscenze etc.

Ebbene, il giudice di prime cure, sulla scorta di quanto rappresentato ha quindi accertato l’illegittimità del provvedimento reso dall’Amministrazione in quanto la stessa“non ha effettuato la predetta valutazione comparativa, chiedendo ove necessario all’interessata di produrre la documentazione necessaria ad effettuare tale raffronto, ma si è limitata a rigettare l’istanza in ragione della sola assenza dell’attestazione dell’autorità rumena comprovante l’abilitazione dell’interessata all’insegnamento di sostegno in Romania”.

 

 

Soddisfazione è stata espressa dall’Avvocato Michele Bonetti che ha voluto sottolineare come “un provvedimento di tal fatta si configura come una vera e propria affermazione della importanza della disciplina e della giurisprudenza europea che, sapientemente, esorta le autorità competenti ad una valutazione omnicomprensiva dei titoli al fine del rilascio dell’abilitazione all’insegnamento di sostegno”.

 

L’accertamento dell’idoneità fisica dell’insegnante può essere avviato prima del superamento dell’anno di prova.
Pubblicato in Altri diritti

Il Tribunale Ordinario di Lanciano, in veste del Giudice del Lavoro, ha dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare dell’insegnante per essere rimasta assente dall’attività di lavoro stante l’inidoneità lavorativa. In esecuzione della sentenza ad oggi la nostra ricorrente non solo è stata sottoposta a nuova visita medica collegiale con esito positivo, ma ha ottenuto la reintegra sul posto di lavoro e l’assegnazione alle differenti mansioni amministrative sino a nuovo accertamento medico.

La ricorrente dopo aver sottoscritto il contratto di assunzione a tempo indeterminato ed essere stata sottoposta a visita di accertamento medica veniva assegnata a mansioni alternative per due anni. Allo scadere del periodo indicato dalla Commissione medica, nonostante le numerose richieste, la dirigente scolastica reputava di non dover richiedere nuovo accertamento medico e chiedeva la prestazione lavorativa all’insegnate nonostante la non verifica delle idoneità fisica e nonostante le note condizioni di salute della stessa. L’insegnante veniva licenziata per non aver prestato servizio.

In giudizio il Ministero difendeva l’operato del Dirigente scolastico in forza del dato letterale dell’articolo 3 del DPR 171/2011 e di precedenti giurisprudenziali, secondo cui la verifica dell’idoneità al servizio può essere attivata solo al termine del superamento del periodo di prova; per il Ministero quindi non sussisteva alcun obbligo per il dirigente scolastico di recepire le istanze avanzate dall’insegnante, ossia di procedere al giudizio di revisione della inidoneità della predetta.

Il Giudice del Lavoro di Lanciano accogliendo la tesi del nostro studio legale proponeva una interpretazione sistematica della richiamata disposizione: “a fronte di tale argomento testuale ben possono opporsi, però, alcune considerazioni derivanti da una lettura sistematica della normativa in questione con le altre preesistenti e sopravvenute. Invero, nonostante l’art 3 citato preveda un obbligo per il datore di lavoro di avviare la procedura di accertamento dell’inidoneità del dipendente che abbia superato il periodo di prova, esso non prevede contestualmente un divieto di avviare tale procedura per i lavoratori che tale periodo non abbiano compiuto. Ne discende che per tali lavoratori il datore di lavoro ha sicuramente facoltà di avviare siffatto accertamento, come del resto è stato fatto, nel caso di specie, sia nel 2017 che nel 2018, dai precedenti dirigenti scolastici”.

Ed ancora si legge nella decisione: “Peraltro, la normativa richiamata dal Ministero resistente a sostegno della propria tesi deve necessariamente armonizzarsi con il principio fondamentale sancito dall’art. 2087 (esteso alle pubbliche amministrazioni dall’art. 2093 c.c.) per cui il datore di lavoro, pubblico o privato, deve adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità psicofisica dei dipendenti. Le stesse considerazioni devono svolgersi in relazione alla possibilità di proroga del periodo di prova, che deve ritenersi consentita al dirigente scolastico sia in base al disposto dell’art. 438 D.Lvo 297/94, sia in forza dei pregressi provvedimenti adottati dai dirigenti scolastici che l’avevano preceduta, che in considerazione delle persistenti condizioni di salute della ricorrente”.

Il comportamento tenuto dal dirigente scolastico, a detta del Giudice del Lavoro, non può che configurare un vero e proprio inadempimento ai doveri di verifica ed accertamento delle condizioni di salute di parte ricorrente.

L’accertamento dell’idoneità fisica dell’insegnante può essere avviato prima del superamento dell’anno di prova.
Pubblicato in Istruzione

Il Tribunale Ordinario di Lanciano, in veste del Giudice del Lavoro, ha dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare dell’insegnante per essere rimasta assente dall’attività di lavoro stante l’inidoneità lavorativa. In esecuzione della sentenza ad oggi la nostra ricorrente non solo è stata sottoposta a nuova visita medica collegiale con esito positivo, ma ha ottenuto la reintegra sul posto di lavoro e l’assegnazione alle differenti mansioni amministrative sino a nuovo accertamento medico.

La ricorrente dopo aver sottoscritto il contratto di assunzione a tempo indeterminato ed essere stata sottoposta a visita di accertamento medica veniva assegnata a mansioni alternative per due anni. Allo scadere del periodo indicato dalla Commissione medica, nonostante le numerose richieste, la dirigente scolastica reputava di non dover richiedere nuovo accertamento medico e chiedeva la prestazione lavorativa all’insegnate nonostante la non verifica delle idoneità fisica e nonostante le note condizioni di salute della stessa. L’insegnante veniva licenziata per non aver prestato servizio.

In giudizio il Ministero difendeva l’operato del Dirigente scolastico in forza del dato letterale dell’articolo 3 del DPR 171/2011 e di precedenti giurisprudenziali, secondo cui la verifica dell’idoneità al servizio può essere attivata solo al termine del superamento del periodo di prova; per il Ministero quindi non sussisteva alcun obbligo per il dirigente scolastico di recepire le istanze avanzate dall’insegnante, ossia di procedere al giudizio di revisione della inidoneità della predetta.

Il Giudice del Lavoro di Lanciano accogliendo la tesi del nostro studio legale proponeva una interpretazione sistematica della richiamata disposizione: “a fronte di tale argomento testuale ben possono opporsi, però, alcune considerazioni derivanti da una lettura sistematica della normativa in questione con le altre preesistenti e sopravvenute. Invero, nonostante l’art 3 citato preveda un obbligo per il datore di lavoro di avviare la procedura di accertamento dell’inidoneità del dipendente che abbia superato il periodo di prova, esso non prevede contestualmente un divieto di avviare tale procedura per i lavoratori che tale periodo non abbiano compiuto. Ne discende che per tali lavoratori il datore di lavoro ha sicuramente facoltà di avviare siffatto accertamento, come del resto è stato fatto, nel caso di specie, sia nel 2017 che nel 2018, dai precedenti dirigenti scolastici”.

Ed ancora si legge nella decisione: “Peraltro, la normativa richiamata dal Ministero resistente a sostegno della propria tesi deve necessariamente armonizzarsi con il principio fondamentale sancito dall’art. 2087 (esteso alle pubbliche amministrazioni dall’art. 2093 c.c.) per cui il datore di lavoro, pubblico o privato, deve adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità psicofisica dei dipendenti. Le stesse considerazioni devono svolgersi in relazione alla possibilità di proroga del periodo di prova, che deve ritenersi consentita al dirigente scolastico sia in base al disposto dell’art. 438 D.Lvo 297/94, sia in forza dei pregressi provvedimenti adottati dai dirigenti scolastici che l’avevano preceduta, che in considerazione delle persistenti condizioni di salute della ricorrente”.

Il comportamento tenuto dal dirigente scolastico, a detta del Giudice del Lavoro, non può che configurare un vero e proprio inadempimento ai doveri di verifica ed accertamento delle condizioni di salute di parte ricorrente.

TAR Lazio: sussiste il diritto all’accesso di esposti alla base di attività di indagine della P.A.
Pubblicato in Altri diritti

Con sentenza del 16 maggio 2022, la sez. V del TAR del Lazio si è pronunciata su un ricorso, patrocinato dallo studio legale Bonetti & Delia, volto all’annullamentodel diniego di ostensione opposto dall’Amministrazione all’istanza di accesso agli atti formulata da un privato ai sensi dell’art. 22 e ss. della L. n. 241 del 1990.

La vicenda traeva origine da un procedimento di restituzione di somme asseritamente percepita a titolo di indebito da parte del cittadino. L’Amministrazione evadeva una prima istanza di accesso agli atti formulata dal cittadino e dall’analisi della documentazione fornita emergeva come l’indagine istruttoria a carico del privato fosse stata avviata dalla P.A. soltanto a seguito di una segnalazione anonima.

Pertanto, il cittadino inoltrava un’ulteriore istanza di accesso agli atti al fine di conoscere tale segnalazione, costituendo la stessa presupposto logico e giuridico della richiesta di restituzione delle somme richieste.

L’Amministrazione non consentiva l’accesso a quanto richiesto, in quanto non riteneva sussistente un interesse diretto, attuale e concreto all’accesso dei documenti, avendo l’interessato, sia con diverse note difensive sia con autonomo ricorso al TAR con cui veniva impugnata la richiesta restitutoria, dimostrato di essere in piena cognizione delle motivazioni sulla base delle quali si procedeva alla revisione delle somme erogate.

Il privato cittadino adiva così il TAR del Lazio, lamentando l’impossibilità di far valere le proprie ragioni in contraddittorio senza la piena conoscenza di tutti gli atti in possesso dell’Amministrazione, con ciò subendo una lesione del proprio diritto di difesa costituzionalmente garantito.

L’Amministrazione, dall’altro lato, insisteva sul difetto di interesse del ricorrente all’accesso poiché la segnalazione anonima si configurava come elemento fattuale esterno al procedimento, risultando del tutto irrilevante conoscerne l’esistenza (Cons. Stato, Sez. III, n. 1717/2021).

Ebbene il TAR del Lazio ha accolto il ricorso patrocinato dallo studio Bonetti & Delia, ordinando l’ostensione della segnalazione anonima.

Nel percorso logico-giuridico operato dal Giudice Amministrativo, si è partiti dal principio, più volte sancito dal Consiglio di Stato, secondo cui la legittimazione all’accesso “ha consistenza autonoma, indifferente allo scopo ultimo per cui viene esercitata, sicché, una volta accertato il collegamento tra l'interesse e il documento, ogni ulteriore indagine sull'utilità ed efficacia del documento stesso in prospettiva di tutela giurisdizionale ovvero sull'esistenza di altri strumenti di tutela eventualmente utilizzabili è del tutto ultronea” (Cons. Stato, Sez. V, 9 marzo 2020, n. 1664).

Alla luce di tale principio, il TAR del Lazio riteneva che le finalità difensive addotte dal ricorrente fossero meritevoli di tutela, in quanto la conoscenza del contenuto della segnalazione anonima poteva rivelarsi utile per valutare l’attendibilità e la coerenza di quanto richiesto dall’Amministrazione.

Né d’altronde la pendenza dell’autonomo giudizio, mediante cui il ricorrente impugnava la richiesta restitutoria sempre dinanzi al TAR, poteva essere addotto quale motivo per negare l’accesso. Sul punto, ribadendo quanto sancito dall’Adunanza Plenaria n. 4/2011, il Collegio del TAR del Lazio precisava che“la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non devono svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990”.

Solamente in particolari ipotesi in cui il denunciante potrebbe essere esposto, in ragioni dei rapporti con il denunciato, ad azioni discriminatorie o indebite pressioni, il principio di trasparenza deve ritenersi soccombente rispetto a quello alla riservatezza, ipotesi non ravvisabile, secondo il TAR, nel caso di specie.

In conclusione il TAR del Lazio, annullando il diniego all’accesso, si pronunciava conformemente alla giurisprudenza amministrativa che ritiene che“nell’ambito di un procedimento ispettivo, o comunque di controllo, al privato è riconosciuta la titolarità di un interesse qualificato a conoscere i documenti utilizzati per l’iniziativa di vigilanza che lo riguarda, inclusi gli esposti o denunce suscettibili, per la loro valenza probatoria, di concorrere all’accertamento di fatti pregiudizievoli per il denunciato” (ex multis cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 26 maggio 2020. n. 5955; TAR Toscana, Sez. I, 3 luglio 2017, n. 898; TAR. Lombardia, Brescia, Sez. I, 12 luglio 2016, n. 980; TAR Lazio, Roma, Sez. III, 1 giugno 2011, n. 4989; Cons. Stato, Sez. V, 19 maggio 2009, n. 3081).

 

Il Tar del Lazio accoglie le tesi del militare in materia di sanzioni disciplinari e detta i criteri da applicarsi per l’irrogazione delle stesse
Pubblicato in Lavoro
19 Maggio 2022

Il Tar del Lazio accoglie le tesi del militare in materia di sanzioni disciplinari e detta i criteri da applicarsi per l’irrogazione delle stesse

Con ricorso depositato, dallo studio Bonetti – Delia & Partners, innanzi il TAR Lazio, sede di Roma, si impugnava l’irrogazione della sanzione disciplinare di tre giorni di consegna per il militare per la presunta violazione dell’articolo 1517 del Codice dell’Ordinamento Militare (COM).

Il TAR adito motiva l’annullamento della sanzione impugnata ripercorrendo i criteri che l’Amministrazione deve adottare in materia disciplinare.

In primis il ricorrente deduceva la violazione del principio di tempestività dell’azione amministrativa.

L’articolo 1398 cod. ord. mil. stabilisce che “Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo (...) a) dalla conoscenza dell’infrazione (...)”.

Il Collegio precisa che “La concreta portata della locuzione “senza ritardo” è stata chiarita dalla giurisprudenza, la quale ha avuto modo di affermare che il lasso di tempo intercorrente tra il fatto e la contestazione deve essere valutato in concreto, tenuto conto degli elementi caratterizzanti le singole fattispecie, nel rispetto della regola di ragionevole prontezza nella contestazione degli addebiti, da valutarsi in relazione alla gravità della violazione e complessità degli accertamenti preliminari e dell’intera procedura (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 20 febbraio 2020, n. 1296). Tale N. 02838/2021 REG.RIC. regola “postula il contemperamento dell’esigenza dell’Amministrazione ‘di valutare con ponderazione il comportamento dell’incolpato sotto il profilo disciplinare’ con quella di evitare che ‘un’eccessiva distanza di tempo dai fatti possa rendere più difficile per l’inquisito l’esercizio del diritto di difesa’ (Cons. Stato, sez. IV, 26 marzo 2010, n. 1779)” (così Cons. Stato, Sez. II, 12 ottobre 2020 n. 6058)”.

Per giustificare l’apertura del procedimento disciplinare dopo un lungo lasso temporale l’Amministrazione avrebbe avuto l’onere di indicare il momento in cui ha conosciuto il comportamento ascritto al ricorrente, ma nel caso analizzato è stato provato come la conoscenza dello stesso è stata immediata e quindi alcuna giustificazione può esserci nel lungo lasso temporale decorso: “D’altro canto, i principi posti a fondamento delle discipline sanzionatorie, penale e disciplinare, poggiano anche sulla valutazione del fattore temporale: maggiore è la distanza tra il fatto contestato e l’irrogazione della sanzione, meno incisiva sarà la valenza della stessa, sia dal punto di vista dell’autore del fatto che dei consociati, con affievolimento delle finalità special-preventive e general-preventive che le sanzioni mirano a perseguire”.

Anche le ulteriori censure inerenti il procedimento posto in essere dall’Amministrazione sono state accolte dal TAR Lazio che ha statuito non solo che la sanzione disciplinare irrogata fosse sproporzionata, ma che l’Amministrazione nell’applicazione dell’istituto c.d. della recidiva (facendo riferimento alla sanzione del rimprovero irrogata nell’anno 2015) non abbia agito legittimamente omettendo addirittura di considerare l’ottimo comportamento tenuto dal militare nel decorso del tempo; l’applicazione dell’istituto della recidiva non deve essere automatica, ma deve contemperare il caso concreto.

Tanto si legge nella motivazione della decisione.

Secondo l’avviso del Collegio, la motivazione sopra richiamata non può ritenersi adeguata, in quanto l’Amministrazione ha omesso di approfondire le specifiche circostanze della condotta del ricorrente, valorizzando il profilo della sola ritenuta violazione formale, il quale non appare di per sé sufficiente a giustificare la N. 02838/2021 REG.RIC. sanzione irrogata. 7.3. Un ulteriore profilo di difetto di istruttoria e di motivazione emerge con riguardo al profilo della ritenuta recidiva rispetto a un precedente episodio analogo, sanzionato nel 2015 con il rimprovero. 7.3.1. Al riguardo, occorre rilevare che l’articolo 1355, comma 3, lett. d), prevede che siano punite con maggior rigore le infrazioni ricorrenti con carattere di recidività e che l’articolo 1361, comma 1, lett. b), contempla effettivamente la sanzione della consegna in caso di recidiva nelle mancanze già sanzionate con il rimprovero.

Occorre tuttavia osservare che l’applicazione delle disposizioni in tema di recidiva non deve avvenire in modo meccanico, irrogando automaticamente la sanzione della consegna in qualunque caso di reiterazione di un comportamento precedentemente punito con il rimprovero, in quanto l’Amministrazione non può esimersi dalla considerazione delle circostanze del caso concreto.

Nella fattispecie in esame, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare attentamente se ritenere sussistente in punto di fatto una “infrazione ricorrente con carattere di recidività”, ai sensi dell’articolo 1355, comma 1, lett. d), considerando che il secondo comportamento censurato risale a circa tre anni dopo il primo, che la nuova sanzione è stata irrogata a cinque anni di distanza dalla prima e che, nel frattempo, il ricorrente – secondo quanto dallo stesso affermato e non contestato dall’Amministrazione – ha chiesto e ottenuto più volte l’autorizzazione per lo svolgimento di analoghe esibizioni; circostanze, queste, che non risultano essere state prese in considerazione”.

La sentenza ottenuta ripercorrendo i precedenti giurisprudenziali in materia, riporta i principi cardini in materia di procedimenti disciplinari che non possono essere disattesi neanche dall’Amministrazione e soprattutto quando ad un ufficiale viene irrogata una delle più gravi sanzioni di corpo che ne ha inficiato addirittura la credibilità nei confronti dei superiori e dei sottoposti.