Bocciatura illegittima in mancanza di valutazione del contesto psicologico ed ambientale del ragazzo sottoposto a maltrattamenti a scuola: la nuova sentenza del Consiglio di Stato.
Con il provvedimento n. 2423/2020 del 15.04.2020 il Giudice amministrativo d’appello torna ad occuparsi di un contenzioso afferente alla mancata ammissione di un alunno alla seconda classe della scuola secondaria di secondo grado. Trattasi, come noto, di situazioni sempre più frequentemente rimesse alla giustizia amministrativa e che richiedono uno scrutinio approfondito quanto lungimirante laddove rilevano irregolarità macroscopiche nell’applicazione della normativa vigente (a tal proposito si veda l’approfondimento reperibile al presente link) o soprattutto si fanno portavoce di un malessere, un turbamento dell’alunno, come avvenuto nel caso in argomento.
La situazione sottoposta al giudice, difatti, non atteneva unicamente alla bontà della valutazione operata dagli insegnanti, bensì si incardinava in un contesto ben più peculiare, contraddistinto, in base ai rilievi forniti dai genitori, da presunti reiterati maltrattamenti perpetrati da un professore a danno degli alunni. In considerazione degli stessi, i quali inevitabilmente si erano ripercossi negativamente sulla resa scolastica del ricorrente, i genitori avevano adito il TAR Basilicata chiedendo l’annullamento dei provvedimenti del Consiglio di classe che, tralasciando ogni valutazione sulla condotta del docente, si erano limitati a calcolare la media aritmetica dei voti del ragazzo senza considerare le variabili personali, temporali ed ambientali, e conseguentemente ne avevano disposto la bocciatura.
Il giudice di primo grado investito, però, aveva respinto le doglianze del ricorrente facendo leva sul rendimento scolastico insufficiente. Non veniva dunque presa in esame la peculiare situazione dell’alunno, le sevizie eventualmente subite e lo stato psicologico con cui lo stesso si sarebbe approcciato alla scuola proprio a seguito di quanto accaduto tra le mura dell’istituto. Anzi, tale situazione specifica passava del tutto in secondo piano, surclassata dalle risultanze del Consiglio di classe.
Secondo il TAR, la mera media aritmetica, oggettiva ed indefettibile, era l’unico dato rilevante ai fini della promozione o bocciatura dell’alunno, senza che le altre componenti psicologiche o ambientali potessero in alcun modo influire sulle prospettive future del ragazzo.
Avverso la sentenza di rigetto del giudice di prime cure si è adito il Consiglio di Stato che, con la pronuncia in argomento, ha ribaltato il punto di vista del TAR accordando al discente piena tutela.
Il giudice d’appello, difatti, ha preso le mosse proprio dalla situazione di turbamento e disagio paventata dal ricorrente e, anche in considerazione della denuncia querela formulata dai genitori e del successivo avviso di conclusione delle indagini preliminari (in base al quale il Tribunale di Matera ha proceduto nei confronti del professore per il delitto di cui agli arti. 81 cpv. e 572 c.p.), ha disposto un approfondimento istruttorio circa la consistenza dei fatti addebitati al docente.
Le vicissitudini richiamate all’interno della querela, invero, attenevano a condotte del professore particolarmente gravi, come punizioni fisiche agli alunni, reiterate mortificazioni degli stessi anche innanzi all’intera classe e addirittura episodi di maltrattamenti che terminavano con danni fisici ai ragazzi. Fatti che, laddove dovessero essere veritieri, non potrebbero non aver modificato, distorto, la percezione dell’adolescente sulla scuola, facendone plausibilmente un luogo di sofferenza e turbamento anziché uno di comprensione e formazione.
Non può tacersi, quindi, la portata degli episodi in trattazione che, in antitesi ai plurimi interventi di sensibilizzazione contro il bullismo ed il cyber bullismo dilagante negli istituti di istruzione, potrebbe aver costituito uno strumento di vero e proprio bullismo dell’insegnante sull’alunno.
Ebbene il giudice d’appello, sensibile ad una situazione tanto delicata, e nell’intento di approfondire quanto più possibile la veridicità degli episodi di maltrattamenti subiti dal ricorrente, disponeva un’ampia istruttoria, raccomandando all’amministrazione di fornire ogni elemento utile per chiarire i fatti ed altresì, d’ufficio, l'acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che fossero nella disponibilità della pubblica amministrazione.
A differenza di quanto avvenuto in primo grado, quindi, veniva accordata un’importanza imprescindibile alla situazione specifica patita dall’alunno, su cui si chiedeva all’amministrazione di approfondire.
Se il TAR si era dimostrato sordo alla contestualizzazione della resa scolastica del ragazzo, come inevitabilmente influenzata dalle vicissitudini evidenziate, il Consiglio di Stato si è invece concentrato proprio su di esse, manifestando una preoccupazione viva, umana, su quanto accaduto tra le mura scolastiche.
E proprio l’inerzia immotivata dell’amministrazione sulle richieste del Consesso è posta a fondamento della decisione d’appello. Il significativo inadempimento processuale perpetrato dalla PA, difatti, è stato valutato ai sensi dell’art. 64 cpa, sia in ottemperanza al principio di non contestazione sia in termini di contegno della parte processuale. Va da sé evidentemente che, in mancanza di depositi in grado di smontare la tesi del ricorrente, debba presumersi l’inesistenza stessa di documenti, dati, informazioni che possano controbattere alle doglianze dell’alunno, soprattutto in considerazione del fatto che l’omesso deposito non è in alcun modo motivato dall’amministrazione.
L’inerzia immotivata su rilievi irrinunciabili ai fini della definizione del contenzioso, ha condotto all’accoglimento dell’appello con conseguente ammissione dell’alunno alla classe successiva.
Ancora una volta il Consiglio di Stato manifesta il proprio orientamento a garanzia dei singoli, confermando la preoccupazione ad emettere pronunce che siano il risultato di uno scrutinio rigoroso ed approfondito, di una visione d’insieme a 360 gradi atta a valutare tutte le componenti del contenzioso e ad accordare tutela a coloro i quali sono lesi da operatori che, in spregio ai principi posti a fondamento dell’attività amministrativa, abusano dei poteri loro forniti.
Ciò emerge a maggior ragione nel nostro caso, ove trattasi di ragazzi in erba, individui alla scoperta della propria identità e del proprio futuro, lesi proprio nel luogo preposto alla loro cura e formazione.
Senza interventi giurisprudenziali quali quello in esame gli alunni farebbero le spese di un sistema inefficiente, della carenza nei controlli, della condotta abusiva di alcuni individui. Si possono forse comprendere in tal senso le posizioni di coloro che premono per la fruizione ordinaria della didattica online, strumento oggi posto al centro dell’attenzione in virtù dell’emergenza pandemica, ma anche protagonista di un ampio dibattito sul futuro dell’insegnamento, le cui sorti sono immancabilmente legate alla propria duttilità al cambiamento secondo seri correttivi.
CONSIGLIO DI STATO: SÌ ALL’AMMISSIONE DEI MEDICI AI POSTI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE.
Il Consiglio di Stato prosegue ad accogliere i ricorsi dei medici specializzandi patrocinati dagli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia.
Il massimo organo della Giustizia Amministrativa, con plurimi provvedimenti favorevoli, si è espresso ai fini dell’ammissione dei medici ai posti delle scuole di specializzazione, da anni vacanti e mai riassegnati, riconoscendo dunque come non procrastinabile la necessità di procedere ad un aumento degli specializzandi.
Nei provvedimenti resi difatti appare diretto il riferimento all’attuale emergenza sanitaria Covid-19, che vede impegnato tutto il personale medico e sanitario del Paese, ed alla conseguente esigenza di reclutare immediatamente ulteriori medici. In particolare, il G.A. fa leva sul recente D.L. 9 marzo 2020, n. 14 (Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19) che, all’art. 1, primo comma, lett. a), stabilisce che si proceda “al reclutamento delle professioni sanitarie, (…), nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie (…), conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l’attività lavorativa svolta”.
Altresì Palazzo Spada è giunto alla conclusione secondo cui, per effetto dell’art.1, primo comma, lett. a) del D.L. 09/03/2020, n. 14 cit. e dei provvedimenti conseguenti, “i limiti del contingente stabilito dal Ministero, anche senza calcolare il numero delle borse vacanti, inutilizzate e/o “bruciate”, dovrà inevitabilmente essere rimodulato”.
Come dichiarato dalla Fp Cgil Medici e Dirigenti Ssn nel proprio comunicato, le anzidette pronunce del Consiglio di Stato che riassegnano i posti delle specializzazioni di anno in anno rimasti vacanti e non assegnati (circa 300 l’anno), rappresentano un importante traguardo, anche e soprattutto a motivo della contingente situazione che sta interessando l’Italia, e si auspica che le forze politiche si muovano nella direzione che possa condurre ad un aumento delle borse di specializzazione medica.
L’Avv. Bonetti così commenta: “Siamo lieti di aver ottenuto un altro provvedimento che in realtà attendevamo già prima del diffondersi dell’emergenza Covid-19. Non si può nascondere che il collasso che sta toccando il nostro SSN in questo tragico contesto di emergenza sanitaria rappresenti la conseguenza anche dell’aver trascurato per anni settori fondamentali quali la sanità pubblica, l’istruzione nonché la ricerca scientifica. Ritengo perciò che fondamentale l’apertura degli accessi non solo alla facoltà di Medicina ma anche alla formazione post lauream e dunque alle specializzazioni mediche. In tal modo si garantisce non solo il diritto allo studio ma anche il diritto alla salute, entrambi diritti costituzionalmente garantiti, dei cittadini che per anni hanno visto programmazioni sottostimate da parte degli Atenei e dai Ministeri dell’Università e della Salute”.
I provvedimenti del Giudice di seconde cure si collocano così in linea e a supporto dell’emergenza che sta investendo il Paese e che ha comportato la necessità e l’urgenza nella richiesta di una forma di intervento repentina di ulteriori medici all’interno delle strutture sanitarie dislocate sull’intera penisola.
In allegato e di seguito i link in cui è reperibile la news:
https://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=82790
https://www.avvocatosantidelia.it/categoria/news/
La bocciatura a scuola tra divieto di legge e comportamento processuale dell’amministrazione: commento all’Ordinanza del Consiglio di Stato del 10 febbraio 2020
Ci troviamo a commentare un’ordinanza del Supremo Consiglio, di recentissima pubblicazione, con rilevanza non solo sul merito della questione, che di seguito si analizzerà, ma che lascia spunti anche di carattere processual amministrativo.
Quello che i Giudici di Palazzo Spada hanno sancito è un principio, già in precedenza esplicitato dalla magistratura amministrativa (http://www.semprediritti.it/index.php/aree-di-interesse/scuola-e-universita/item/728-se-la-bocciatura-a-scuola-arriva-dinanzi-ai-giudici-la-dura-verit%C3%A0-di-provare-a-far-rispettare-le-leggi), di massima tutela per i giovanisimi studenti della scuola di primo grado.
Il tema è quello delle bocciature nella scuola primaria, molto delicato in quanto in questa particolare fase della crescita e formazione scolastica l’alunno può trovarsi nella difficoltà di dover afforontare un percorso non sempre caratterizzato da un rendimento omogeneo.
Su tale presupposto la legge, ed in particolare il D.lgs. 13 aprile 2017 n. 62 e la Circolare n.1865 del 10.10.2017, si preoccupa di dettare regole di favore per lo studente della scuola media. Il consiglio di classe è obbligato a tenere in considerazione periodi scolastici ampi per decretare l’eventuale bocciatura. In ogni caso si accorda preferenza a strumenti alternativi e meno invasivi della bocciatura per consentire all’alunno di recuperare le lacune anche in più materie.
Il caso in esame, per l’appunto, concerne un giudizio (illegittimo) del consiglio di classe di mancata ammissione all’esame di terza media, adottato considerando il solo arco temporale dell’ultimo quadrimestre dell’ultimo anno scolastico.
Gli spunti critici ulteriori sulla vicenda nascono, però, dal rilievo effettuato dal Consiglio di Stato circa il comportamento tenuto dall’Amministrazione nel processo.
Evidenzia il Collegio giudicante che, nonostante il provvedimento (ovvero, la bocciatura) si fondasse dichiaratamente sull’analisi del “secondo quadrimestre”, la difesa dell’Amministrazione aveva in realtà affermato una diversa e contrastante ricostruzione dei fatti. Per la prima volta nel corso del giudizio, infatti, emergeva la deduzione che la mancata ammissione all’esame avesse alla base una valutazione operata sull’intero arco scolastico dell’alunna e che le lacune si riferissero, dunque, ad una condizione insanabile su tutto il triennio.
Tra l’altro il provvedimento ben si adatta al caso di specie considerando la circostanza che la media dei voti era prossima alla sufficienza e che, nei fatti, in sole due materie vi fossero insufficienze (di cui una non grave).
Non è mancata la chiara presa di posizione del Supremo Collegio. Vi è una contraddizione insanabile tra quanto affermato nell’atto amministrativo impugnato e le deduzioni difensive prodotte dall’Amministrazione in appello.
Nel caso di specie, dagli atti procedimentali della scuola emergeva la sola considerazione del quadrimestre “incriminato”, mentre ciò che veniva dichiarato (e che non risultava agli atti) concerneva una presunta analisi più ampia, come impone la giurisprudenza maggioritaria in materia.
Quello che viene sancito, oltre all’importanza della pronuncia per la tutela degli interessi dei soggetti coinvolti, è un’applicazione peculiare dei poteri valutativi del giudice. Nella fattispecie è risultato decisivo il comportamento processuale tenuto dalla parte pubblica, difesasi con argomentazioni aggiuntive e contrastanti rispetto al contenuto dell’atto amministrativo emanato.
L’acuta osservazione dell’Ordinanza rielabora in chiave tecnica e garantista i principi di cui all’art. 114 c.p.c., fatti propri dal c.p.a. con l’art. 64, che considera il comportamento processuale un argomento di prova.
L’antitesi tra la posizione della difesa erariale e l’atto amministrativo, in un contesto pubblicistico come quello di specie, che verte in tema di diritti costituzionali e beni della vita, non può che portare alle condivisibili deduzioni dell’Ordinanza del Consiglio di Stato.
Nel processo amministrativo rilevano, dunque, le deduzioni svolte dalla parte pubblica in quanto in contraddizione con le motivazioni del provvedimento amministrativo.
La contraddizione tra la motivazione addotta dalla difesa dell’Amministrazione e quella presente nel provvedimento impugnato impone, come condivisibile, il riesame invocato nel giudizio per il tramite di un’istanza cautelare, nel caso di specie, finalizzata alla rinnovazione del giudizio di ammissione.
In tal modo il pronunciamento pare collocarsi in linea con le ordinanze propulsive tramite le quali il Giudice Amministrativo, in sede collegiale, può sollecitare un’attività della P.A.; e così, con la misura cautelare del riesame, o di remand, non si sospendono semplicemente gli effetti del provvedimento impugnato, ma in modo equilibrato il Giudice di seconde cure in sede collegiale richiede all’Amministrazione di riesaminare la questione e di rideterminarsi.
Il piccolo studente ed i suoi genitori vedranno, grazie al provvedimento in analisi, una riforma del giudizio comminato dalla scuola in senso conforme alle norme di legge.
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE RIGETTA L’APPELLO PROPOSTO DAI MILITANTI DI CASAPOUND PER L’AGGRESSIONE ALLA RETE DEGLI STUDENTI MEDI DEL GIUGNO 2015.
Nella giornata di ieri, la Corte di Appello di Firenze, I sezione penale, ha rigettato l’appello proposto da due esponenti di Casapound, già condannati in primo grado dal Tribunale di Firenze, i quali, il 14 giugno 2015, aggredirono alcuni giovani appartenenti all’associazione Rete degli Studenti Medi, organizzazione studentesca, difesi durante il processo dall’Avv. Michele Bonetti e dall’Avv. Silvia Antonellis.
I giovani manifestanti erano stati aggrediti all’uscita da un convegno organizzato dalla CGIL durante l’evento “Le giornate del Lavoro”, nel centro storico del capoluogo toscano. Alcuni di essi avevano anche riportato lesioni con prognosi massima di 6 giorni.
La Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna a sei mesi di reclusione dei due appellanti e al pagamento alle spese processuali per “lesioni personali e minacce” ai danni di cinque giovani, tra cui, all’epoca dei fatti, un minorenne. Secondo la ricostruzione emersa in primo grado, un gruppetto di 5 persone aveva aggredito senza alcuna motivazione gli studenti lanciandogli contro un bicchiere di vetro per poi sottrarre la bandiera dell'associazione e usare l'asta come arma contro i ragazzi. Infine i manifestanti erano stati schiaffeggiati, spintonati e minacciati di morte con frasi come: "Vi ammazziamo comunisti di m..." e "La Resistenza è morta". Del gruppo di cinque sono stati identificati solo in due, grazie ad alcune foto scattate da un turista americano, poi rinviati a giudizio.
Dunque, il Giudice del secondo grado non ha ritenuto che il comportamento tenuto dai militanti di destra fosse di particolare tenuità, tale da giustificare una sentenza di assoluzioneex art. 131 bis, né meritevole della concessione delle attenuanti generiche.
“La Corte d’Appello conferma la sentenza di condanna di primo grado del Tribunale,prendendo una posizione netta su un episodio di particolare gravità” – a parlare è l’Avv. Michele Bonetti, che ha difeso tutte le parti civili, ovvero i giovani della Rete degli Studenti in primo ed in secondo grado – “Attendiamo ora le motivazioni della Corte di Appello, che verranno depositate entro i prossimi 75 giorni, per conoscere l’iter logico giuridico seguito dalla Corte di Firenze”.
TEST DI MEDICINA, DOMANDE NON CONTEGGIATE: IL TAR DEL LAZIO ACCOGLIE NEL MERITO IL RICORSO DEL CANDIDATO CHE SI ERA VISTO NON VALUTARE IL PUNTEGGIO DI UNA RISPOSTA CORRETTA PER UN ERRORE DEL LETTORE OTTICO.
IL Tar del Lazio accoglie, anche nel merito, il ricorso dello studente che si era sottoposto al test per l’accesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia in lingua Inglese e che si era visto non conteggiare una risposta corretta per un probabile “erroneo funzionamento del lettore ottico”, avallando la tesi dell’Avv. Michele Bonetti fondatore dello studio legale Michele Bonetti e Santi Delia.
Il Giudice Amministrativo dopo aver ammesso con riserva il ricorrente al corso di studi, con la sentenza pubblicata in data 9 gennaio 2020 accoglie nel merito il ricorso presentato dallo studente rilevando: “il preteso punteggio supplementare di 1.50 punti consentirebbe al ricorrente – attualmente al n. 1278 della graduatoria – di conseguire un punteggio complessivo di 36,90, con conseguente collocazione in posizione utile per l’accesso al corso di laurea per cui è causa nonché come egli, nel rispondere alla domanda n. 57 del proprio compito (corrispondente al n. 54 della matrice ministeriale) abbia apposto sulla propria scheda una croce in corrispondenza della casella “B” (effettivamente coincidente con la risposta corretta), toccandone i bordi e senza sfiorare le caselle attigue (in tal senso, quanto emerge dalla lettura della copia della scheda risposte depositata in atti).
Ne discende come non vi sia alcuna ragione per non attribuire al ricorrente anche il punteggio relativo a tale quesito – al quale egli ha, quindi, risposto correttamente – che, unitamente a quelli già riconosciuti per le altre risposte, egli avrebbe consentito di ottenere l’ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese (in senso conforme, questo TAR, Sezione III n. 7676/2013 e sezione III bis n. 9014/2012)”.
Il TAR Lazio ha confermato un orientamento giustamente garantista che si uniforma al principio conservativo ad alla predominanza della sostanza sulla forma.
Una differente interpretazione avrebbe privilegiato impunemente un principio rigidamente formalistico che oltre a penalizzare il candidato avrebbe frustrato i principi costituzionali sottesi all’attività amministrativa.
Nella decisione il G.A. sancisce in capo all’Amministrazione il dovere di riesaminare gli atti quando vi è una specifica contestazione delle risultanze date dal sistema informatico: “Ritiene, infatti il Collegio che – come già osservato in sede cautelare – se, come evidenziato dal Ministero, l’amministrazione, in linea generale, non possa che fare riferimento alle risultanze fornite dal sistema di lettura ottica, è pur vero che in caso di specifica contestazione di tali risultanze essa sia tenuta ad esaminare gli atti che vengono in rilievo, approdando, indipendentemente dall’esito dell’esame automatico dei sistemi ottici, alle conclusioni che ritiene più corrette”.
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