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IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO NELL’OTTICA DELLA RAZIONALIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA CIVILE: DEPOSITO DEGLI ATTI ONLINE E PRIMI DUBBI INTERPRETATIVI

by Dott.ssa Rossella Staine on11 Ottobre 2014

Il tallone d’Achille della giustizia italiana è, come ben noto, la patologica lentezza dei processi: le lungaggini burocratiche, i rinvii eccessivamente lunghi concessi dai Giudici, gli stringenti formalismi e la sempre crescente litigiosità tra i consociati, ingorgano le aule di giustizia e minano la certezza del diritto.

La violazione della ragionevole durata del processo ha determinato un sovraccarico di condanne a danno del nostro Stato: prima dinnanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo e, in seguito, in sede interna, con l'approvazione della c.d Legge Pinto1, con progressivi nonché continui esborsi per l'erario.

Il fattore “tempo”, pur permeando la nozione stessa di processo, ne costituisce anche il principale motivo di crisi, determinando gravissimi inconvenienti individuali e collettivi: “una giustizia realizzata a rilento […] provoca danni economici (immobilizzando beni e capitali), favorisce la speculazione e l'insolvenza, accentua la discriminazione tra chi ha la possibilità di attendere e chi nell'attesa ha tutto da perdere. Un processo che si trascina per lungo tempo diventa anche un comodo strumento di minaccia e di pressione, un'arma formidabile nelle mani del più forte per dettare all'avversario la condizioni di resa” 2 .

La tutela offerta dall'art. 24, comma 1, Cost. è quindi logicamente ed intimamente correlata alla tempestività; solo così la decisione finale potrà essere conforme alla giustizia.

Oltre ottant'anni or sono Max Weber, partendo dal presupposto che la base per lo sviluppo della società è la razionalità dei modelli di riferimento, esponeva la sua celebre idea della giustizia intesa come macchina automatica. Un sistema statuale razionale si basa sul funzionamento dell'apparato giudiziario ed amministrativo i cui risultati dovrebbero essere, almeno in linea di principio, calcolati razionalmente sulla scorta di norme generali stabili, così come si calcolano le prevedibili prestazioni di una macchina. Un sistema siffatto può sorgere soltanto ove il giudice venga considerato, né più né meno, una macchina automatica che garantisca prestazioni almeno tendenzialmente calcolabili, nella quale si introducono dall'alto gli atti e le spese del processo, per riceverne dal basso la sentenza con le sue motivazioni3.

In un sistema giudiziario funzionale, pertanto, alla domanda dovrebbe corrispondere immediata la risposta da parte del sistema. Mancando tale risposta, il sistema si disarticolerebbe ed entrerebbe in crisi.

L'originale concezione Weberiana trova nel nostro ordinamento giudiziario una clamorosa smentita. La giustizia italiana si contraddistingue oggi per la sua inadeguatezza e le sue disfunzioni, la sua prolissità e la sua eccessiva burocraticità.

In questa difficoltosa situazione la macchina automatica idealizzata da Weber si inceppa e non riesce a garantire le prestazioni richieste.

Le lungaggini delle procedure si riverberano negativamente nei più disparati ambiti e sotto molteplici angoli prospettici. Ildeficit di risposta all'istanza di giustizia mina la certezza del diritto, la disincentiva, la frena. In tal modo il processo dinnanzi ai giudici ordinari togati non serve a rendere giustizia ai cittadini che la chiedono.

Le statistiche giudiziarie ci dicono che è fortemente diminuita la quantità totale dei processi iniziati, che è aumentato il numero degli abbandoni delle liti, che sono lievitati i costi processuali, che si sono prolungate le durate e che, per ora, non esiste nulla di simile a quanto realizzato dagli altri paesi della Comunità Europea4.

Scriveva Chiovenda in modo sorprendentemente attuale: “[…] Che la brevità delle liti fosse un desiderio di tutti i tempi, è noto: non solo essa è necessaria al commercio giuridico moderno, ma è conforme alla natura agile, pronta alle concezioni, rapida all'esecuzione e per così dire nervosa del nostro pensiero. La intensità della vita nostra […] pare reclamare la pronta definizione dei rapporti incerti. E noi siamo ben lontani da questo”5.

A subire gli effetti di questa, a quanto pare congenita, disfunzione del nostro sistema giudiziario è in primis lo Stato e la sua credibilità internazionale, in secondo luogo i cittadini e la loro convivenza civile. I deficit della giustizia condizionano le scelte del singolo, lavorative, familiari, di vita: “ […] il processo presenta attitudine lesiva della vita dell'uomo, modificandone il corso e lo sviluppo, determinando mutamento degli stili e delle condotte esistenziali [...]”6.

Per questo le riforme civili degli ultimi anni, dalla legge 26 novembre 1990  n. 353, passando per la L. 69/2009, sino all’ultima riforma della Giustizia varata dal Governo Renzi con il Decreto Legge n. 132 del 12 settembre 2014 , hanno mirato a minare questa lentezza patologica dalle aule dei nostri tribunali.

In questa scia di riforme, una delle novità più promettenti è senza dubbio rappresentata dal c.d. Processo Civile Telematico (da ora in avanti PCT). Con tale termine si intende “la gestione integrale della documentazione e delle comunicazioni prodotte nell’ambito di un qualsiasi procedimento contenzioso civile in forma digitale e telematica”.  In questo modo il processo civile avrà luogo senza la necessità di utilizzare carta (o comunque, limitandone sensibilmente l’uso), in modo da razionalizzare l’operato di quanti si trovino ad esserne “parte” in senso lato.

La prima tappa nella positivizzazione dello stesso avvenne con il D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 123, con la previsione che, da quel momento in poi, tutti gli atti del processo potevano essere compiuti come “documenti informatici sottoscritti con firma digitale”. Una ulteriore spinta verso il PCT è stata data dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 193 concernente gli “Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario” che ha introdotto l’utilizzo di tecnologie telematiche anche nel processo esecutivo ed ha generalizzato l’uso della posta elettronica certificata mediante l’introduzione nel nostro Codice di Procedura civile dell’art. 149-bis sulla “notificazione a mezzo posta elettronica certificata”. Il PCT ha difatti il suo fulcro proprio nella posta elettronica certificata, disciplinata dalle regole tecniche fissate dal Codice dell’Amministrazione digitale. Essa è un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica standard con in più alcune caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione che rendono i messaggi opponibili ai terzi.

E’ stato a tal proposito istituito presso il Ministero della Giustizia il “Registro generale degli indirizzi elettronici” (in modo da identificarne i soggetti abilitati esterni e gli utenti privati), nonché il c.d. “fascicolo informatico”, dove sono contenuti i documenti, gli atti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata e i dati del procedimento da chiunque formati.

Il processo di digitalizzazione è poi proseguito con il D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (Decreto sviluppo bis), la cui novità più decisiva è rappresentata dalla previsione secondo cui nei procedimenti civili “le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi”.

Ma la consacrazione vera e propria del PCT è avvenuta con la Legge di Stabilità 2013 - che ha modificato il D.L. 179/2012 a sua volta convertito In L. 221/2012-, con la previsione dell’obbligo del deposito telematico degli atti processuali a partire dal 30 giugno 2014. Con il Decreto legge n. 90/2014 contenente “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” sono state poi apportate significative modifiche al PCT.

Anche in quest’ultima scia di riforme della giustizia civile il dichiarato obiettivo governativo è quello di garantire ai cittadini un processo rapido, oltre che equo, mediante un'accelerazione dei tempi di definizione della lite, in modo da rispettare il principio di ragionevole durata del processo garantito dall'art. 111, comma 2, Cost. e dall'art. 6 CEDU, troppe volte smentito a causa delle patologiche lungaggini delle procedure italiane.

La ratio è quella di dar vita ad un processo con delle forme quanto più snelle e tempestive, mediante l’utilizzo di strumenti telematici a supporto degli Avvocati, dei Giudici, dei cancellieri, dei privati e di quanti si trovino coinvolti in un procedimento civile, in modo da mettere gli stessi in comunicazione nel modo più celere possibile.

Il deposito online degli atti concerne i procedimenti civili (contenziosi o di volontaria giurisdizione) da celebrarsi nei Tribunali ordinari e, per il momento, esso è vincolante unicamente per i procedimenti che abbiano avuto inizio a partire dal 30 giugno 2014. Per le cause iniziate prima del 30 giugno 2014, l’obbligo del deposito telematico comincerà dal 31 dicembre 2014. Fino a quel momento, per tali procedimenti, l’uso delle nuove forme telematiche sarà meramente facoltativo, ma è previsto che con decreto del Ministero della Giustizia gli atti inerenti ad alcune cause già in corso possano essere depositati online in taluni tribunali. Per quanto concerne gli atti da depositare, l’obbligo è esteso unicamente a quelli endoprocedimentali (come le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. o le comparse conclusionali, ad esempio) rimanendo dunque esclusi gli atti introduttivi del giudizio. La costituzione delle parti, pertanto, avverrà nelle canoniche forme “cartacee”, mentre tutti gli atti successivi a questa prima fase debbono obbligatoriamente essere depositati online. L’unica eccezione è rappresentata dal procedimento per decreto ingiuntivo: la fase monitoria, difatti, sarà sorretta dalla nuova procedura telematica dall’inizio alla fine. Il ricorso per decreto ingiuntivo verrà quindi introdotto tramite web ed allo stesso modo anche il giudice sarà chiamato a depositare il decreto in via telematica. La fase di opposizione a decreto ingiuntivo, invece, seguirà le modalità innanzi descritte.

Il deposito degli atti sarà perfezionato allorquando verrà generata la “ricevuta di avvenuta consegna” da parte del gestore della posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, la quale, però, deve arrivare entro la fine del giorno di scadenza, applicandosi le disposizioni ex art 155, comma quarto e quinto, c.p.c. Per quanto concerne le dimensioni dei documenti inviati, l’art. 51 del Decreto legge 90/2014 stabilisce che nel caso in cui la busta da depositare telematicamente ecceda il limite di 30 MB previsto dalle regole tecniche, sarà possibile procedere al successivo invio di ulteriori “buste”, che saranno considerate tempestive se depositate tutte entro il termine, e cioè entro le ore 23.59 del giorno di scadenza.

Dal 30 giugno 2015 vi sarà l’obbligo del deposito telematico degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite presso la Corte d’Appello. L’obbligo potrà essere anticipato con decreto del Ministero della Giustizia.

Per quanto riguarda le modalità con cui depositare gli atti, le normative di riferimento sono, tra le altre, il Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82); il provvedimento 18 luglio 2011 contenente Specifiche tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”; Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013; Il Decreto Legge n. 90/2014 sulle “misure per l’efficienza della PA e degli uffici giudiziari”. In materia di PCT è intervenuto, in ultimo, anche il Decreto Legge n. 132 del 12 settembre 2014 (il c.d. Decreto Orlando di riforma del processo civile) irrobustendo in modo particolare la fase esecutiva ed ammettendo l’accesso telematico degli uffici giudiziari alle banche dati pubbliche, come l’anagrafe tributaria, per l’individuazione dell’esatta situazione patrimoniale del debitore e dei beni che eventualmente saranno aggrediti per ottenere l’esecuzione della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di quest’utlimo.

Per quanto concerne la forma degli atti da depositare online dal 30 giugno 2014, sono sorti sin da subito degli importanti dubbi interpretativi, risolti nei mesi scorsi dalla giurisprudenza di merito. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 13 luglio 2014 ed il Tribunale di Livorno, con ordinanza del 25 luglio 2014, si sono soffermate sulla validità o meno degli atti depositati telematicamente in formato pdf-immagine. La questione è stata risolta dagli organi giurisdizionali ricorrendo a principi generali del diritto nonché alle varie normative di settore, in quanto il nostro legislatore non ha disciplinato puntualmente la questione. In entrambi i casi i ricorsi per decreto ingiuntivo depositati (oggetto delle controversie) erano stati ottenuti mediante scansione di immagini e, pertanto, essi non si qualificavano come atti “nativi digitali” (il documento testuale, cioè, non era stato, ab origine, opportunamente trasformato in digitale, ma i files erano stati ottenuti mediante una semplice scansione). Dapprima, i giudici analizzano la normativa in materia ed in particolar modo l’art. 12, comma 1, del Provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, contenente le Specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, il quale dispone che “l’atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all’ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti: a) deve essere in formato PDF; b) deve essere privo di elementi attivi; c) deve essere ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini [...]”.Tale articolo, nel richiamare la normativa principale, si attiene a regole piuttosto rigide che non ammettono la scansione di immagini per il documento da depositare online. I Tribunali, dopo aver accertato la violazione della predetta disposizione, si soffermano sul “principio di obbligatorietà delle forme legali”, secondo la lettura dell’ art. 121 c.p.c. Ai sensi di tale articolo “gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo”. Secondo i Giudici la norma, per come formulata, pur prevedendo il principio di libertà delle forme, ha portata residuale, trovando applicazione solo in casi e per modalità marginali. L’art. 121 c.p.c. rappresenta pertanto il principio di obbligatorietà delle forme legali: se il legislatore prevede una determinata forma, l’atto sarà valido e, conseguentemente, efficace, solo nel caso in cui esso rispetti tale forma così come disciplinata dall’ordinamento giuridico. Il Tribunale di Livorno, inoltre, precisa come la mancata rispondenza alla forma prevista dall’ordinamento giuridico non sia, tuttavia, di per se motivo di nullità dell’atto e, a tal proposito cita l’art. 156 c.p.c.

Stabilisce infatti l’art 156 c.p.c. che: «non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato».Ma, prosegue il Tribunale, un pdf ottenuto mediante la trasformazione di un documento testuale ha lo scopo di rendere l’atto navigabile ad ogni attore del processo e dunque quello di consentire l’utilizzo degli elementi dell’atto, senza la necessità di ricorrere a programmi di riconoscimento ottico dei caratteri, detti OCR. Da ciò se ne deduce che, al contrario, la redazione di un atto processuale in formato pdf ottenuto mediante scansione per immagini non è idoneo a raggiungere lo scopo, e pertanto sarà dichiarato nullo ex art. 156, comma 2, c.p.c.

A neanche due mesi dalla sua entrata in vigore a pieno titolo nel nostro ordinamento, non è possibile fare una rapporto accurato sull’impatto che il PCT ha avuto sulla razionalizzazione del processo civile, ma è sicuramente lecito fare una riflessione: per vincere la scommessa sulla velocizzazione dei tempi processuali c’è bisogno, prima di ogni cosa, che a mutare prospettiva siano in primo luogo gli stessi operatori di settore adottando un nuovo habitus mentale, poiché anche ottime norme possono risultare inefficaci se ad esse non si affiancano le necessarie risorse materiali ed, in primis, umane.

 


1     L. 24 marzo 2001 n. 89, Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'art 375 del Codice di Procedura Civile

      Essa disciplina il diritto di richiedere un'equa riparazione per il danno patrimoniale o non patrimoniale subito per l'irragionevole durata di un processo.

2     Trocker, Processo civile e costituzione, Milano, 1974, pp. 276-277

3     Weber, Gesammelte politiche Schriften, Monaco, 1921, pp. 140-144

4     Si pensi all'assistenza nell'informazione giuridica introdotta in Francia con la L.10 luglio 1991, che si concretizza non solo nel fornire informazioni su diritti ed obblighi, ma anche nel consigliare i mezzi per far valere le proprie ragioni e nell'assistenza per la stesura di determinati atti processuali. E si pensi altresì agli interventi del Lord Chancellor's Department in Inghilterra tramite la predisposizione di appositi formulari ed opuscoli informativi redatti nel più semplice linguaggio giuridico, così da consentire ai cittadini la rappresentanza personale, soprattutto nei c.d. small claims

5     Chiovenda, Le riforme processuali e le correnti del pensiero moderno, in Riv. giur. e soc., p. 14, 1907

6     Masoni  Attitudine lesiva del processo sulla vita dell'uomo, in Resp. Civ. Prev., 2007, p. 2662 ss.

Ultima modifica il 12 Ottobre 2014