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Cassazione: Il rendiconto sull’impiego delle somme versate per il mantenimento? Non è scritto da nessuna parte ed è superfluo

by Avv. Roberto Chiatto on01 Settembre 2015

Nota a sentenza Corte di Cassazione, Sezione I, 18 giugno 2015, n.12645. 

1. Premessa.

La questione trattata dalla prima sezione della Corte di cassazione si inserisce nella delicata fase patologica del rapporto coniugale, caratterizzata dalla fine della c.d. communio omnis vitae e dal tramonto (sebbene non irreversibile) dell’affectio coniugalis e della più concreta comunione materiale e spirituale che lega(va) i coniugi. Un ordinamento moderno non può non considerare le conseguenze personali e patrimoniali di una separazione, vale a dire un rimedio contro l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza che comporta non già uno scioglimento del matrimonio ma quello che potrebbe definirsi un “allentamento” del vincolo che unisce i coniugi. Così, il legislatore ha disciplinato dettagliatamente gli effetti che la separazione produce riguardo ai coniugi e riguardo ai figli eventualmente nati dal menàge.

2. Gli effetti della separazione.

A-    Effetti per i coniugi (cenni).

Il codice civile italiano regolamenta solo la separazione legale, sia essa giudiziale che consensuale, contemplando le ripercussioni innanzitutto per i coniugi. Condivisibile, perché indispensabile, la scelta del legislatore di sospendere gli obblighi e i doveri reciproci di natura personale, come quello di coabitazione, di assistenza morale, di collaborazione e infine di fedeltà. Si tratta di una previsione speculare a quella dell’art. 143 c.c.: come tali diritti/doveri sorgevano sin dal momento dell’instaurazione del vincolo coniugale, così cessano nel momento della sua crisi e rottura. In disparte le conseguenze accessorie che la separazione produce (per esempio in ordine all’uso del cognome ex art 156 bis c.c.), l’aspetto di maggiore importanza è disciplinato dall’art. 156 c.c. secondo cui sussiste a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri e vi sia una certa disparità tra i coniugi. Si badi, non disporre di redditi adeguati non significa versare in uno stato di bisogno, bensì difettare di risorse sufficienti ad assicurarsi il medesimo tenore di vita goduto in regime di convivenza. Per questo, nella fissazione della misura della contribuzione, occorre un’attenta ricostruzione delle situazioni patrimoniali complessive di entrambi i coniugi e comprensive dei redditi in denaro, della eventuale titolarità di beni, delle disponibilità finanziarie e di ogni altra utilità economicamente valutabile. Obiettivo, come ricordato, è quello di garantire al coniuge percettore dell’assegno il godimento del medesimo tenore di vita matrimoniale, altrimenti non possibile.

Senza indugiare oltre sugli altri risvolti della separazione per i coniugi, merita in chiusura ricordare che i provvedimenti adottati in sede di separazione sono sempre modificabili e revocabili per giustificati e sopravvenuti motivi.

B-     Effetti per i figli.

Passando agli effetti che la separazione produce per i figli, è indispensabile partire dal dato testuale. Col D.lgs. 154/2013 il legislatore ha messo mano al codice civile introducendo, nel Titolo IX del Libro I, l’intero capo II. Pertanto, chi si appresta a rileggere le disposizioni dal 155 al 155-sexies verrà rimandato interamente alla novella appena ricordata, che in modo molto dettagliato disciplina la responsabilità genitoriale a seguito di eventi patologici del matrimonio con un insieme di previsioni che vanno dall’art 337-bis all’art 337-octies c.c.

Obiettivo fondamentale del legislatore italiano è stato quello di impedire che la crisi tra i coniugi pregiudicasse i figli, che alle cause dell’intollerabilità della convivenza sono spesso estranei. Così, è stato previsto che essi conservino il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i genitori che, pertanto, continueranno ad educarli ed istruirli. A ciò risponde la decisione di prediligere l’affido condiviso, affidando il figlio (o i figli) a entrambi i coniugi o ad uno dei due ma stabilendo al contempo le modalità, anche temporali, di presenza di ambo i genitori col figlio stesso.

L’aspetto che ci consente un diritto approccio al thema decidendum della sentenza in epigrafe trae le mosse dal provvedimento del giudice che stabilisce il modo in cui ogni genitore deve contribuire al mantenimento dei figli, obbligo previsto già dall’art 147 c.c.

3. La problematica del rendiconto.

È proprio in questo contesto che si cala la statuizione degli ermellini. Con una succinta e laconica affermazione, i supremi giudici negano il diritto in capo al genitore non affidatario al rendiconto in ordine alle somme versate per il mantenimento del figlio. Infatti, il genitore non affidatario deve concorrere economicamente al mantenimento della prole in misura proporzionata alle proprie sostanze e alle esigenze degli stessi figli. Adempiuto tale dovere e soddisfatti gli obblighi di legge, nessuno spazio residua per un resoconto in ordine alla gestione effettiva delle somme spese dal coniuge affidatario.

Per commentare con cognizione di causa la posizione dei giudici di legittimità, peraltro ancorati alla precedente giurisprudenza, occorre munirsi di alcuni indispensabili strumenti, agevolmente ricavabili dal quadro normativo che il legislatore ha fornito all’interprete. Governando attentamente le norme del codice civile, si arriva a comprendere la correttezza (o comunque la non scorrettezza) delle conclusioni cui è pervenuta la Suprema Corte, facendo un uso equilibrato dell’interpretazione letterale e della ratio legis delle norme. Proprio la chiarezza con cui il legislatore ha disciplinato l’intera materia del diritto di famiglia, anche in relazione alla novella del 2013, spiega la facilità con cui i giudici si sono pronunciati.

Ad avviso di chi scrive, sono quattro i dati positivi da evidenziare per svelare il retroterra della decisone della cassazione.

a)Il primo concetto è indicato dal binomio potestà/responsabilità genitoriale espressi dall’art. 337-ter c.c. come inserito dal D.lgs. 154/2013. I poteri e i doveri  verso i figli sono esercitati da entrambi i genitori che potranno agire separatamente quando si tratta di decisioni che rientrano nell’ordinaria amministrazione degli interessi del figlio laddove invece le scelte di maggiore importanza per quest’ultimo pretendono il raggiungimento di un comune accordo. Il genitore che viola gli accordi raggiunti con l’altro o che non si attiene alle direttive e ai provvedimenti indicati dal giudice rischia, in via sanzionatoria, la modifica delle modalità e condizioni dell’affidamento, a seguito della valutazione di detti comportamenti da parte del giudice (ultima parte del comma 3 dell’art 337-ter c.c.).

b)Il secondo elemento lo evidenzia l’art. 337-quater. Nel caso in cui il giudice disponga l’affidamento del figlio ad uno solo dei genitori, quello affidatario ha la potestà e la responsabilità esclusive sul figlio (mentre la titolarità resta in capo ad entrambi i genitori) e deve attenersi alle condizioni di affidamento determinate dal giudice nell’interesse del minore. Da parte sua, il genitore non affidatario ha il diritto e il dovere di vigilare sull’istruzione ed educazione dei figli e può ricorrere al giudice quando ritenga che il genitore affidatario assuma decisioni pregiudizievoli per il loro interesse.

c)Il terzo dato ci viene suggerito dall’art. 337-quinquies laddove si precisa che in ogni momento e per qualsiasi questione i genitori possono chiedere al giudice la revisione delle disposizioni sull’affidamento dei figli, sull’attribuzione della responsabilità genitoriale e su tutte le disposizioni concernenti la misura e le modalità del contributo. Una norma, ad avviso dello scrivente, molto ampia che potrebbe definirsi “di chiusura”, volta a garantire, fuori dai casi espressamente previsti, la sottoponibilità all’autorità giudiziaria di ogni circostanza rilevante riguardante la prole.

d)Infine, ma non per importanza, si deve ricordare che entrambi i genitori devono assicurare adeguato mantenimento al figlio, anche mediante corresponsione di un assegno periodico che terrà conto delle esigenze del minore, del tenore di vita goduto da quest’ultimo durante la convivenza tra i suoi genitori e delle loro capacità e sostanze economiche (art. 337-ter c.c.). Anche i provvedimenti relativi ai figli sono in ogni tempo modificabili e nel caso in cui vengano tenuti comportamenti arrecanti pregiudizio al figlio oppure impedienti il pacifico adempimento delle modalità dell’affidamento, verranno adottati dal giudice ammonimenti e provvedimenti sanzionatori.

3.1. La posizione della Cassazione.

Queste quattro direttrici forniscono un quadro molto completo e sufficientemente dettagliato dei rapporti tra i genitori ed i figli nella fase patologica del rapporto coniugale. I giudici di legittimità hanno valorizzato due argomenti:

1)      La mancanza di una previsione di legge sul rendiconto.

In primo luogo, dalla lettura disposizioni di legge ricordate spicca l’assenza, come evidenziato anche dagli stessi ermellini, di una previsione normativa specifica e di un fondamento testuale del diritto al resoconto in ordine alle spese sostenute. Insomma, mai si menziona un simile istituto, come avviene ad esempio nel contratto di mandato all’art 1713 c.c. La Corte mostra di essere molto sensibile al criterio del “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit” laddove, nella sentenza in commento, pare meravigliarsi delle doglianze del ricorrente (“in realtà, non è dato intendere il fondamento normativo del richiesto rendiconto”). In una simile occasione, i giudici hanno richiamato la distinzione tra il concetto di “spese straordinarie” e quello di “decisioni di maggiore interesse” per il figlio, affermando come solo in questo secondo caso il coniuge non affidatario può intervenire nell’interesse del figlio. Al contrario, nel primo caso il coniuge affidatario non ha alcun obbligo di previa concertazione con l’altro coniuge sulla determinazione delle spese straordinarie se queste non implicano decisioni di maggiore interesse per i figli. Interpretazione molto restrittiva sulla base del dettato normativo.

2)      la tutela codicistica sufficientemente ampia del coniuge non affidatario.

In secondo luogo, dal panorama positivo emerge l’ampiezza dei poteri e dei diritti concessi al coniuge/genitore non affidatario. È evidente come il codice munisca quest’ultimo di una serie di validi strumenti per reagire alla violazione delle disposizioni dell’affidamento e per rilevare condotte dell’altro coniuge pregiudizievoli per il figlio. A parte che le decisioni di maggiore importanza nei confronti del figlio devono essere adottate dai genitori congiuntamente, il potere di vigilare attentamente sull’affidamento e la conseguente possibilità di ricorrere al giudice quando l’altro genitore non si attiene alle determinazioni o assuma decisioni dannose per l’interesse del minore, sono “armi” che garantiscono in modo sufficiente il genitore non affidatario sul corretto esercizio della potestà e della responsabilità genitoriale del coniuge affidatario. Di ciò mostra di essere consapevole la prima Sezione quando afferma, per ben due volte, che il genitore non affidatario “può far valere ogni rilevante circostanza in sede di revisione dell’entità dell’assegno” e “qualora si deducano e dimostrino fatti che rivelino la distrazione delle somme conseguite rispetto alle finalità di cura della prole, il giudice ben potrà procedere alla revisione delle disposizioni e degli accordi pregressi”. In un siffatto quadro, appare assolutamente superfluo un rendiconto, più o meno dettagliato, allo scopo di verificare che le somme consegnate dal genitore non affidatario all’altro vengano effettivamente spese per il figlio; superfluo e forse gravoso per il coniuge affidatario che vedrebbe non solo frustrata la sua libertà di azione, sempre costretto a procurarsi prove e documentazioni sull’impiego delle somme dell’altro genitore, ma altresì tale da sconfessare la presunzione giudiziale (di cui si dirà subito appresso) di idoneità alla cura del minore in capo al coniuge affidatario.

3.2. Ulteriori brevi considerazioni.

Oltre alle due argomentazioni ricordate, appare davvero significativa quindi l’esistenza di una presunzione di fonte giudiziale. Nel momento di individuare il genitore affidatario, il giudice deve privilegiare quel genitore che appaia più idoneo a ridurre al massimo i danni derivanti dalla crisi familiare e dalla disgregazione del nucleo, quindi, più adeguato ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore, nel contesto di vita più adeguato a soddisfare le sue esigenze. Insomma, è come dire che il genitore prescelto dal giudice è presuntivamente il migliore per l’interesse esclusivo del figlio. Se così è, ne deriva una presunzione (iuris tantum) a favore del genitore affidatario di qualificata ed appropriata capacità gestionale delle risorse per soddisfare i bisogni e le necessità del minore.

In un simile scenario, peso non decisivo assumono, ad avviso di chi scrive, le argomentazioni a sostegno del diritto al rendiconto. Tra le tante, si è sostenuto come l’impossibilità del coniuge non affidatario di conoscere l’impiego delle somme di denaro versate all’altro accentuerebbe la litigiosità tra i genitori, alimentando il sospetto che l’assegno versato venga destinato ad esigenze estranee al mantenimento del figlio e relative magari a capricci o bisogni propri del genitore affidatario.

Tali preoccupazioni sono certamente meritevoli da attenzione, ma non del tutto condivisibili.

Infatti, il lamentato aumento della litigiosità potrebbe verificarsi anche (e forse a maggior ragione) nel caso di rendiconto. È facile immaginare come il genitore non affidatario, in un rapporto coniugale spesso ostile e deteriorato, potendo sindacare la tipologia di spese, sia indotto a criticarne e contestarne continuamente l’opportunità e la convenienza per il figlio, acuendo oltremodo i contrasti con il genitore affidatario.

La diatriba rendiconto si / rendiconto no non è certo la soluzione. Come in tutti i rapporti umani, e a fortiori quando sono coinvolti minori, deve pretendersi la massima maturità da parte dei genitori. E così, da un lato si auspica che il genitore affidatario gestisca correttamente le risorse nell’interesse del figlio e che vi sia una reciproca fiducia nella cura e nell’educazione della prole; dall’altro, si confida nel buon senso nella risoluzione dei problemi e in una collaborazione nel non tradire le aspettative dell’altro coniuge.

In ogni caso, qualora dovessero riscontrarsi ipotesi di mala gestio, queste sarebbero agevolmente risolvibili con gli strumenti già descritti [supra al punto 2)] senza ricorrere all’escamotage dell’obbligo di rendicontazione.

4. Conclusioni.

            Rebus sic stantibus, esce rafforzata la posizione della Cassazione. Pertanto, una volta contribuito al mantenimento in base ai criteri enucleati dal codice e sottolineati dalla giurisprudenza, il coniuge non affidatario potrà e dovrà limitarsi a vigilare sul corretto esercizio dell’affidamento e potrà ricorrere al giudice quando ritenga che il genitore affidatario pregiudichi, con i propri comportamenti e le proprie scelte, l’interesse ed il benessere del figlio. Ma laddove questo non accada, vige quella presunzione di adeguatezza ed idoneità del coniuge affidatario indotta dalla ponderata scelta del giudice. Nessuno spazio residua per la previsione di un diritto/obbligo al rendiconto che si risolverebbe in una pretesa del tutto arbitraria, priva di addentellati normativi e di imprescindibili esigenze di tutela.

5. Spunti di riflessione.

In una prospettiva di ampliamento e completamento dei poteri del genitore non affidatario, per ammettere un generico obbligo di rendicontazione a carico del coniuge affidatario verso l’altro genitore sul modo in cui vengono impiegate e investite le somme ricevute per il mantenimento del figlio, potrebbe ipotizzarsi l’applicazione analogica della disciplina del mandato, con un’equiparazione del coniuge affidatario che riceve le somme ad un mandatario. In tale veste, il genitore affidatario sarebbe il gestore del denaro ricevuto dall’altro, obbligandosi a spenderlo nel modo prestabilito e con la finalità prevista, cioè per soddisfare i bisogni e le necessità del figlio. Si applicherebbe così analogicamente anche l’art 1713 c.c. che obbliga il mandatario a rendere al mandante il conto del proprio operato. Applicato ai rapporti tra i due genitori, quello affidatario dovrebbe fornire così all’altro un prospetto contabile, un analitico ragguaglio che descriva e giustifichi le spese sostenute in conformità alla finalità pattuita e la relativa documentazione in funzione ricognitiva. Si tratta tuttavia di una ricostruzione non condivisa dall’ultima giurisprudenza in commento per le ragioni sin qui brevemente illustrate.

Ultima modifica il 01 Settembre 2015