NUOVI ACCOGLIMENTI DEL T.A.R. SULLA TEMATICA DELL'IMMATRICOLAZIONE DEI LAUREATI O LAUREANDI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO NELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
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Il test di ingresso per la facoltà di Medicina costituisce, da sempre, un duro ostacolo, non solo per i neo diplomati che si accingono ad affrontare per la prima volta il percorso universitario ma anche per quegli studenti, laureati o laureandi in facoltà affini, che hanno già sostenuto plurimi e molteplici esami inseriti anche nel programma di Medicina e Chirurgia.

Ad oggi ben quarantaquattromila studenti si recano all’estero a causa del “numero chiuso”. Ci siamo più volte occupati di questo tema in un nostro editoriale di apertura della rivista con particolare riferimento al caso dell’università albanese convenzionata con l’Ateneo di Tor Vergata.

Se sono laureato mi devo comunque sottoporre al test?
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Da sempre sosteniamo che soggetti in possesso di laurea non debbano sottoporsi al test, difatti il test d’ingresso all’università è tarato sui programmi della suola liceale e su domande a trabocchetto ove proprio un soggetto più preparato e comunque specializzato, come un laureato, ha meno chance di vittoria.

IL CONSIGLIO DI STATO STATUISCE NUOVAMENTE LA ILLEGITTIMITA’ DEL CODICE ALFANUMERICO.
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"Il numero che è stato anche consegnato ad ogni candidato al termine della prova. Sicchè si può affermare che dalle singole prove era possibile senza particolare difficoltà risalire al nome del candidato, che l’aveva elaborate".

Così si è espresso il Consiglio di Stato in sede Consultiva qualche giorno addietro. L’organo superiore della Giustizia Amministrativa ha confermato quanto precedentemente statuito dal Consiglio di Stato, dal TAR Cagliari e dal TAR Molise nelle nostre sentenze sulla violazione dell’anonimato: "La presenza di un codice a barre (con l’indicazione sottostante del numero di codice), riportato sia sulla scheda anagrafica di ciascun concorrente, sia sui modelli di questionario a ciascun concorrente consegnati, renda in astratto possibile l’identificabilità dell’autore della prova, anche dopo la conclusione della prova medesima, persino nel momento successivo delle operazioni di esame e valutazione dei questionari.