Lavoro

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Anche se la chirurgia e le pillole dimagranti sono le opzioni scelte come fare per perdere peso velocemente da molte persone per perdere così tanto peso velocemente, fare dei cambiamenti
Questa sezione è destinata alla branca del diritto del lavoro e persegue lo scopo di mettere in luce le diverse problematiche riscontrabili in questo settore con particolare riferimento alle evoluzioni legislative in materia.

Istruzione

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Quest’area è dedicata ad aspetti oggetto di frequente contenzioso in ambito amministrativo inerenti, in particolare, il diritto allo studio e l’accesso alle forme di abilitazione accademiche strettamente connesse al ramo dell’istruzione.

Altri diritti

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Questa categoria mira a costituire un osservatorio sulle novità normative e giurisprudenziali di maggior rilievo ed interesse, la cui violazione è suscettibile di avere una più o meno pressante incidenza sulla vita dei cittadini.

Editoriale

  • a cura dell'Avvocato Michele Bonetti
    Processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo – Evento posticipato al 17 dicembre 2021
    Processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo – Evento posticipato al 17 dicembre 2021 Il Quarto ed ultimo evento del modulo di diritto amministrativo del corso annuale di aggiornamento professionale, organizzato da Azione Legale. Il 17 dicembre, alle ore 13:30, si terrà l’evento su: processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo. Come sempre Relatori di altissimo profilo quali: – il Presidente del Coa Roma Avv. Antonino Galletti; – l’ Avv. Michele Bonetti – Foro di Roma; – il Prof. Avv. Stefano Salvatore Scoca – Professore di Diritto Amministrativo – l’Avv. Enrico De Giovanni – Avvocatura dello Stato – l’Avv. Filippo Lattanzi – Foro di Roma Moderano e concludono l’incontro gli Avvocati Federico Bocchini e Francesco Giglioni. Come per tutto l’anno sarà possibile partecipare dal vivo presso il Teatro degli Eroi di Roma, oppure tramite la piattaforma webex iscrivendosi al seguente link: https://lnkd.in/dQYa5X5M
Immatricolazione con ritardo: per il Consiglio di Stato vi è il risarcimento del danno
Pubblicato in La voce del diritto

Con la sentenza n. 10352/2023, pubblicata lo scorso 30 novembre 2023, la Sezione VII del Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il ricorso di primo grado riguardante la riforma della sentenza del Tar ai fini della condanna del Ministero dell’Istruzione al risarcimento del danno ingiusto, quale conseguenza dell’evidente ritardo con il quale è stata disposta l’immatricolazione definitiva della ricorrente.

Si riferimento alla censura mossa sull’operato delle amministrazioni resistenti, in quanto non avevano proceduto all’ammissione della ricorrente al corso universitario prescelto, benché il punteggio conseguito all’esito dell’espletato test, unitamente al computo del bonus maturità, le avrebbe dovuto consentire l’immatricolazione.

Con riferimento all’a.a. 2013/2014, la ricorrente provvedeva a presentare specifica domanda per l’ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia, che prevedeva all’art. 10 l’attribuzione di un punteggio vincolato alla valorizzazione del percorso scolastico, “bonus maturità.” Ricordiamo che il bonus maturità prevedeva l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo in base al voto conseguito all’esame di Stato. 

Tuttavia, mentre erano in corso di svolgimento i test di ingresso alle facoltà di medicina veniva ribaltata la regola fissata all’atto di indizione della procedura concorsuale. Ovvero: si escludeva dal computo del voto totale il punteggio del bonus maturità previsto dal precedente DM 449/2013 all’art- 10. Tale assetto normativo veniva, però, ripristinato con la legge 8 novembre 2023 n. 128, permettendo, dunque, di tener conto del “bonus maturità” ai fini del voto. A causa di tale modifica e nonostante il ripristino, la ricorrente non potendo beneficiare del bonus si è vista collocata in posizione non utile ai fini dell’immatricolazione all’a.a. 2013/2014.

Solo successivamente e con ingente ritardo, è stato riconosciuto il diritto della ricorrente a vedersi immatricolata per il corso di laurea in medicina e chirurgia a.a. 2013/2014 anche in sovrannumero, arrecando in egual modo un notevole disagio.

Il Consiglio di Stato ritiene che l’amministrazione non ha in alcun modo dimostrato l’errore scusabile, in quanto, si ricorda, che non è richiesto al danneggiato da un provvedimento amministrativo illegittimo un particolare sforzo probatorio, potendo essere invocata la presunzione semplice, derivante dall’illegittimità dell’atto e spettabile poi all’amministrazione la scusabilità dell’errore.

Sulla base di tali considerazioni, il Consiglio di Stato, condanna il Ministero dell’Università e della Ricerca a corrispondere a titolo di risarcimento del danno la somma di euro 10.000.

Questa sentenza rappresenta una vittoria importantissima per chi in questi anni ha lottato per vedersi riconosciuto un diritto che è stato leso da un ritardo burocratico e da ambiguità normative che hanno impedito a parte ricorrente di immitraticolarsi e accedere alla carriera universitaria nei tempi dovuti.

 

 

 

Il TAR del Lazio, con sentenza del 23 febbraio 2024, ha dichiarato illegittima la nomina dei tre Vicepresidenti in carica presso il COA di Roma.

Il ricorso, patrocinato dagli Avvocati Michele Bonetti e Giampiero Amorelli, era stato avanzato da nove Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati di Roma e diversi avvocati del Foro di Roma che chiedevano l’annullamento dei verbali con cui il COA aveva dapprima nominato tre Vicepresidenti e, successivamente, modificato il Regolamento nella parte in cui prevedeva la nomina di un solo Vicepresidente.

Più nel dettaglio, durante l’adunanza del 25 gennaio 2023, nonostante il Regolamento prevedesse la “facoltà di eleggere un Vice Presidente”, venivano eletti, per la prima volta nella storia del Consiglio, tre Vicepresidenti a cui, peraltro, venivano delegati poteri propri della figura presidenziale rispettivamente nei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto amministrativo.

Successivamente, all’adunanza del 9 febbraio 2024, veniva modificato il Regolamento introducendo la “facoltà di eleggere uno o più Vice  Presidenti in misura non superiore a tre”. I tre Vicepresidenti già designati, inoltre, nonostante il possibile conflitto di interesse, poi dichiarato dal TAR, non si astenevano dalla votazione.

I ricorrenti agivano dunque dinanzi al G.A. per l’annullamento di tali deliberazioni, ritenendo altresì violata la Legge n. 247/2012 che consente, a nostro avviso, la nomina di un solo Vicepresidente. 

Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso annullando la delibera del 25 gennaio 2023 nella parte in cui ha designato i tre Vicepresidenti e la delibera del 9 febbraio 2023 nella parte in cui approva la modifica del regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per la disciplina dei poteri e delle attribuzioni del Presidente e dei Vicepresidenti.

Il G.A. ha ritenuto che il COA avesse invertito l’ordine logico di adozione delle due delibere in esame, con ciò viziando il procedimento di approvazione delle stesse. Difatti, ad avviso del Collegio, la designazione dei tre Vicepresidenti ha determinato“- da un lato, un contrasto tra la prima delibera e le disposizioni del Regolamento al tempo vigente, - dall’altro lato, l’insorgenza, in capo ai tre Consiglieri già designati quali Vicepresidenti, di una posizione di conflitto di interesse rispetto all’approvazione della seconda delibera, volta alla modifica del Regolamento e alla successiva ratifica della loro designazione”.

Più nel dettaglio, “la prima delibera del 25 gennaio 2023 ha manifestamente violato la previsione di cui all’art. 1, comma 1, del Regolamento al tempo vigente, che contemplava la “facoltà di eleggere un Vicepresidente” e, dunque, non ammetteva la possibilità di designarne più d’uno. […] Tale delibera, quindi, è espressione di una precisa volontà di creare un nuovo assetto del Consiglio, che non può essere considerata priva di efficacia sul piano giuridico”. Il Collegio conclude che la designazione è, di per sé, illegittima in quanto la facoltà di nominare più di un Vicepresidente non era prevista nel Regolamento al tempo vigente. La nomina di più di un Vicepresidente peraltro è, a nostro avviso, contraria alla Legge n. 247/2012 che recita all’art. 28 comma 9 che “il consiglio può eleggere un vicepresidente”.

Il TAR ha, inoltre, ritenuto fondata la censura sulla posizione del conflitto di interesse in cui si sarebbero trovati i tre componenti del Consiglio che erano stati già designati Vicepresidenti.

Ritiene il Collegio che “i tre componenti del COA, che erano stati designati come Vicepresidenti nella delibera del 25 gennaio 2023, si trovavano – proprio in forza di tale preventiva designazione – in una posizione di conflitto di interessi. […] In altri termini, a seguito dell’avvenuta designazione dei tre Consiglieri quali Vicepresidenti nella delibera del 25 gennaio 2023, è insorto in capo ad essi un concreto e specifico interesse personale a che la successiva delibera del 9 febbraio 2023 fosse approvata. Solo in tal modo, infatti, essi avrebbero potuto conseguire quell’utilità che era stata loro attribuita, “in potenza”, dalla prima delibera. Tale condizione ha creato, tuttavia, una situazione di “sospetto” di violazione del principio di imparzialità che […] è idonea di per sé a configurare un’ipotesi di conflitto di interesse e comporta, quindi, il dovere di astensione in capo al componente dell’organo collegiale. Nel caso di specie, invece, i tre Consiglieri designati non si sono astenuti e hanno votato a favore”.

Il Collegio rileva come ove ricorra un profilo di conflitto di interessi la delibera del Collegio deve ritenersi sempre illegittima, in quanto “i soggetti interessati alle deliberazioni assunte dagli organi collegiali di cui fanno parte devono evitare di partecipare finanche alla discussione, potendo condizionare nel complesso la formazione della volontà assembleare”. Nella sentenza si legge che tale principio vale, ancor di più nel caso di specie “nel quale uno dei Consiglieri in conflitto di interessi è stato proprio il soggetto che ha proposto l’adozione della delibera di nomina di tre Vicepresidenti, incidendo, quindi, in modo effettivo sulla formazione della volontà consiliare”.

La tesi degli Avvocati Michele Bonetti e Giampiero Amorelli, dunque, è stata integralmente accolta e, in conclusione, il TAR del Lazio ha annullato le delibere impugnate sulla base di tali due principali motivi con l’assorbimento degli ulteriori motivi di diritto dedotti nel ricorso.

Il TAR Lazio dichiara illegittima la modifica del Regolamento COA Roma e la nomina dei tre Vicepresidenti
Pubblicato in Altri diritti

Il TAR del Lazio, con sentenza del 23 febbraio 2024, ha dichiarato illegittima la nomina dei tre Vicepresidenti in carica presso il COA di Roma.

Il ricorso, patrocinato dagli Avvocati Michele Bonetti e Giampiero Amorelli, era stato avanzato da nove Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati di Roma e diversi avvocati del Foro di Roma che chiedevano l’annullamento dei verbali con cui il COA aveva dapprima nominato tre Vicepresidenti e, successivamente, modificato il Regolamento nella parte in cui prevedeva la nomina di un solo Vicepresidente.

Più nel dettaglio, durante l’adunanza del 25 gennaio 2023, nonostante il Regolamento prevedesse la “facoltà di eleggere un Vice Presidente”, venivano eletti, per la prima volta nella storia del Consiglio, tre Vicepresidenti a cui, peraltro, venivano delegati poteri propri della figura presidenziale rispettivamente nei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto amministrativo.

Successivamente, all’adunanza del 9 febbraio 2024, veniva modificato il Regolamento introducendo la “facoltà di eleggere uno o più Vice  Presidenti in misura non superiore a tre”. I tre Vicepresidenti già designati, inoltre, nonostante il possibile conflitto di interesse, poi dichiarato dal TAR, non si astenevano dalla votazione.

I ricorrenti agivano dunque dinanzi al G.A. per l’annullamento di tali deliberazioni, ritenendo altresì violata la Legge n. 247/2012 che consente, a nostro avviso, la nomina di un solo Vicepresidente. 

Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso annullando la delibera del 25 gennaio 2023 nella parte in cui ha designato i tre Vicepresidenti e la delibera del 9 febbraio 2023 nella parte in cui approva la modifica del regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per la disciplina dei poteri e delle attribuzioni del Presidente e dei Vicepresidenti.

Il G.A. ha ritenuto che il COA avesse invertito l’ordine logico di adozione delle due delibere in esame, con ciò viziando il procedimento di approvazione delle stesse. Difatti, ad avviso del Collegio, la designazione dei tre Vicepresidenti ha determinato“- da un lato, un contrasto tra la prima delibera e le disposizioni del Regolamento al tempo vigente, - dall’altro lato, l’insorgenza, in capo ai tre Consiglieri già designati quali Vicepresidenti, di una posizione di conflitto di interesse rispetto all’approvazione della seconda delibera, volta alla modifica del Regolamento e alla successiva ratifica della loro designazione”.

Più nel dettaglio, “la prima delibera del 25 gennaio 2023 ha manifestamente violato la previsione di cui all’art. 1, comma 1, del Regolamento al tempo vigente, che contemplava la “facoltà di eleggere un Vicepresidente” e, dunque, non ammetteva la possibilità di designarne più d’uno. […] Tale delibera, quindi, è espressione di una precisa volontà di creare un nuovo assetto del Consiglio, che non può essere considerata priva di efficacia sul piano giuridico”. Il Collegio conclude che la designazione è, di per sé, illegittima in quanto la facoltà di nominare più di un Vicepresidente non era prevista nel Regolamento al tempo vigente. La nomina di più di un Vicepresidente peraltro è, a nostro avviso, contraria alla Legge n. 247/2012 che recita all’art. 28 comma 9 che “il consiglio può eleggere un vicepresidente”.

Il TAR ha, inoltre, ritenuto fondata la censura sulla posizione del conflitto di interesse in cui si sarebbero trovati i tre componenti del Consiglio che erano stati già designati Vicepresidenti.

Ritiene il Collegio che “i tre componenti del COA, che erano stati designati come Vicepresidenti nella delibera del 25 gennaio 2023, si trovavano – proprio in forza di tale preventiva designazione – in una posizione di conflitto di interessi. […] In altri termini, a seguito dell’avvenuta designazione dei tre Consiglieri quali Vicepresidenti nella delibera del 25 gennaio 2023, è insorto in capo ad essi un concreto e specifico interesse personale a che la successiva delibera del 9 febbraio 2023 fosse approvata. Solo in tal modo, infatti, essi avrebbero potuto conseguire quell’utilità che era stata loro attribuita, “in potenza”, dalla prima delibera. Tale condizione ha creato, tuttavia, una situazione di “sospetto” di violazione del principio di imparzialità che […] è idonea di per sé a configurare un’ipotesi di conflitto di interesse e comporta, quindi, il dovere di astensione in capo al componente dell’organo collegiale. Nel caso di specie, invece, i tre Consiglieri designati non si sono astenuti e hanno votato a favore”.

Il Collegio rileva come ove ricorra un profilo di conflitto di interessi la delibera del Collegio deve ritenersi sempre illegittima, in quanto “i soggetti interessati alle deliberazioni assunte dagli organi collegiali di cui fanno parte devono evitare di partecipare finanche alla discussione, potendo condizionare nel complesso la formazione della volontà assembleare”. Nella sentenza si legge che tale principio vale, ancor di più nel caso di specie “nel quale uno dei Consiglieri in conflitto di interessi è stato proprio il soggetto che ha proposto l’adozione della delibera di nomina di tre Vicepresidenti, incidendo, quindi, in modo effettivo sulla formazione della volontà consiliare”.

La tesi degli Avvocati Michele Bonetti e Giampiero Amorelli, dunque, è stata integralmente accolta e, in conclusione, il TAR del Lazio ha annullato le delibere impugnate sulla base di tali due principali motivi con l’assorbimento degli ulteriori motivi di diritto dedotti nel ricorso.
Si può leggere la sentenza cliccando qui

RIA ai dipendenti pubblici: gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale. Come agire per recuperare un tesoretto
Pubblicato in La voce del diritto

Gli Avvocati Michele Bonetti &Santi Delia ci spiegano cosa possono fare i dipendenti pubblici che, tra gli anni 91-93,erano stati tagliati fuori dalle maggiorazioni RIA.

idipendenti pubblici del comparto Ministeri in servizio negli anni ’90 potrebbero avere una imperdibile occasione di recuperare diverse migliaia di euro. Si tratta di personale, per lo più oggi in pensione che, grazie all’intervento di una recente sentenza della Corte Costituzionale, avrebbe ancora diritto a tali somme.

Ma come si è arrivati a questa sentenza?

A fine anni ’80 – in quel bel Paese con un debito pubblico che continuava a crescere senza tuttavia che fosse intaccata la fiducia che fosse quella la strada giusta – ci si preparava alle notti magiche di “Italia 90”. Forse anche grazie a tale euforia, dopo anni di blocco dei contratti, si decise di dare un riconoscimento ai dipendenti pubblici in ragione dell’anzianità maturata.

Si pensò, così, di introdurre una ulteriore maggiorazione della cosiddetta RIA – retribuzione individuale di anzianità – il cui valore mutava a seconda di quanti anni di servizio erano già stati maturati.

Ed infatti (con i commi 4 e 5 dell’art. 9 DPR n. 44/90), si stabilì una maggiorazione della RIA in presenza dei seguenti requisiti:

a) per tutti i dipendenti con esperienza professionale di effettivo servizio di 5 anni maturata alla data del 01.01.1990 ovvero nell’arco della vigenza contrattuale (ovvero 31.12.1990);

b) per tutti i dipendenti con esperienza professionale di effettivo servizio di 10 anni maturata alla data del 01.01.1990 ovvero nell’arco della vigenza contrattuale (ovvero 31.12.1990) è previsto un importo della maggiorazione RIA raddoppiato previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni;

c) per tutti i dipendenti con esperienza professionale di effettivo servizio di 20 anni maturata alla data del 01.01.1990 ovvero nell’arco della vigenza contrattuale (ovvero 31.12.1990) è previsto un importo della maggiorazione RIA quadruplicato previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni.

Fino a qui nulla di rilevante per il contenzioso futuro che ci occupa. Chi aveva maturato quei requisiti (di 5, 10 0 20 anni di servizio) entro il 31 dicembre 1990, ha già ottenuto quanto promesso.

Qualche anno dopo, tuttavia, il requisito temporale del 31 dicembre 1990 venne spostato al 31 dicembre 1993.

Tutti i dipendenti che avevano, frattanto, maturato i requisiti dei 5, 10 o 20 anni tra l’1 gennaio 1991 e il 31 dicembre 1993, allora, speravano di ottenere tali maggiorazioni, ma si aprì un contenzioso in quanto i Ministeri si opposero a tale richiesta sostenendo che le previsioni richiamate dai dipendenti non si riferivano anche alla maggiorazione economica per l’anzianità.

Il contenzioso, però, diede ragione ai dipendenti che, negli anni 90, vinsero innanzi al T.A.R. Lazio ed al Consiglio di Stato ottenendo, in alcuni casi, quanto spettante.

Invero, e i casi non sono isolati, vi sono stati lavoratori che, pur ottenendo giustizia, non hanno potuto eseguire la sentenza a loro favorevole stante un nuovo intervento del Legislatore.

Ad arginare i rimborsi che sarebbero arrivati con i nuovi ricorsi e con le esecuzioni delle richiamate sentenze, difatti, intervenne il Legislatore che, alla fine del 2000 (stavolta siamo in piena spending review e le notti magiche di Italia 90 sono un vecchio ricordo), con la Legge finanziaria, diede vita ad una norma di interpretazione autentica che negava ogni diritto al personale che aveva maturato i requisiti tra il 1991 e il 1993.

Oggi, questa norma, che in precedenza era stata salvata dalla Corte delle Leggi (n. 299 del 1999 e n. 374 del 2000), è stata dichiarata dalla stessa incostituzionale (sentenza 4/2024).

Quanto concretamente potrebbe spettare ai singoli lavoratori?

L’art. 9, comma 4, dell’accordo sindacale per il personale del comparto Ministeri del 26 settembre 1989, approvato con D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, prevede che “al personale che, alla data del 1° gennaio 1990, abbia acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio, o che maturi detto quinquennio nell’arco della vigenza contrattuale, compete dalle date suddette una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità nelle sotto indicate misure annue lorde:

  • prima, seconda e terza qualifica funzionale £. 300.000;
  • quarta, quinta e sesta qualifica funzionale £. 400.000;
  • settima, ottava e nona qualifica funzionale £. 500.000″.

Il successivo comma 5 aggiunge che “le misure delle maggiorazioni di cui al comma 4 sono, con le stesse decorrenze stabilite nel medesimo comma 4, raddoppiate e quadruplicate nei confronti del personale che, nell’arco della vigenza contrattuale, abbia o maturi, rispettivamente, dieci o venti anni di servizio, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni”.

Cosa fare per ottenere le somme?

Bisogna agire giudizialmente giacché il Ministero, stante gli scenari ancora non chiari sulla portata della sentenza, non consentirà, verosimilmente, alcun riconoscimento diretto ai dipendenti.

L’azione verrà proposta innanzi al Tribunale dell’ultima sede di servizio del dipendente.

Il costo è di € 350 oltre IVA e CPA. Solo in caso di vittoria un success fee ai minimi tariffari.

Per info scrivere a  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ci sono rischi nel contenzioso che si deve intraprendere?

Al momento i destinatari diretti della pronuncia, che peraltro dovranno attendere l’esito del loro giudizio al Consiglio di Stato, sono gli unici certi di poter beneficiare.

A nostro modo di vedere tuttavia anche gli altri lavoratori che non hanno agito hanno possibilità di farlo.

Se è vero infatti che l’efficacia retroattiva della sentenza dichiarativa dell’illegittimità costituzionale di norma di legge non si estende ai rapporti esauriti, ossia a quei rapporti che, sorti precedentemente alla pronuncia della Corte Costituzionale, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate ed intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, ovvero del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale” (così Trib. Roma 14 febbraio 1995), non può dimenticarsi che nel caso specifico siamo innanzi alla declaratoria di incostituzionalità di una norma di interpretazione autentica.

Ciò vuol dire che a rivivere è l’originaria norma che, come accennato, era stata interpretata dal Giudice Amministrativo in maniera favorevole ai ricorrenti. I fatti che potrebbero essere favorevoli al Ministero, come la prescrizione o la decadenza, possono essere affrontati con le nostre tesi giuridiche.

A nostro modo di vedere, difatti, la prescrizione, ai sensi del codice civile, non è concretamente iniziata a decorrere in quanto, stante la presenza della norma poi dichiarata incostituzionale, non era possibile far valere alcun diritto.

Non sembra esservi inoltre decadenza giacchè frattanto la giurisdizione è del Giudice del Lavoro e non del T.A.R. ove poteva immaginarsi tale decadenza.

Potrebbe esservi, infine, una norma che limita, per un anno, i beneficiari dei rimborsi giacchè, per il 1993, vi era altra norma di blocco dei benefici. Se, dunque, gli ostacoli ad ottenere il pagamento della maggiorazione RIA spettante a chi ha maturato i requisiti del quinquennio, decennio o ventennio di servizio tra l’1 gennaio 1991 e il 31 dicembre 1992 sono solo quelli di cui sopra, per chi, invece, li ha maturati entro l’anno seguente, potrebbe esservi l’ostacolo del comma 3 del medesimo articolo 7 del DPR 384/92 che ha disposto l’inapplicabilità per l’anno 1993 delle norme che comportano aumenti retributivi, questione che rimane da chiarire.

Ci sono delle altre categorie di soggetti che potrebbero agire?

Si, in quanto stante l’ampio contenzioso a suo tempo instaurato, è utile valutare singolarmente i casi di chi, a suo tempo, aveva già agito in giudizio.

In tal caso va valutata una consulenza ad hoc per ogni singolo caso prima di intraprendere l’azione.

Per ulteriori informazioni o aderire scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Bando trasferimenti Università di Foggia: il Tar Bari ravvisa l’illegittimità dei criteri. Nei trasferimenti deve essere considerato il solo merito.
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L’Università degli Studi di Foggia emanava il “Bando trasferimento Studenti – Corsi di laurea Area Medica – a.a. 2023/2024” tramite il quale metteva a disposizione 49 posti da coprire mediante procedura di trasferimento.

Con la pubblicazione delle graduatorie di merito si aveva contezza dell’illegittimità dei criteri adoperati dalla Amministrazione nella redazione delle stesse; difatti i candidati erano suddivisi in due graduatorie a seconda della provenienza da Ateneo nazionale o straniero con postergazione di questi ultimi rispetto ai primi.

A tal riguardo, plurimi studenti proponevano ricorso avverso le citate graduatorie innanzi al TAR competente e il Tar accoglieva il nostro ricorso.

Il 21 febbraio 2024, il TAR per la Puglia, sede di Bari, pronunciandosi con Ordinanza n. 101/2024 statuiva che: “Considerato, infatti, che la graduatoria impugnata dalla ricorrente non appare in linea con il principio della valutazione del merito per come interpretato, nella materia dei trasferimenti universitari, dalla decisione dell’Adunanza Plenaria n. 1/2015; considerato che il medesimo provvedimento appare essere, altresì, caratterizzato da una dubbia conformità al principio di libera circolazione delle persone, dei lavoratori, delle merci e dei capitali così come delineato dalla normativa nazionale e dall’art. 3, par. 2, del TUE e dall’art. 21 del TFUE”.

Il Collegio dunque, accoglieva le censure avanzate dalla ricorrente statuendo l’illegittimità delle richiamate graduatorie redatte in violazione dei principi espressi nell’Adunanza Plenaria n. 1/2015 e del principio della libera circolazione delle persone e dei lavoratori.